Co.co.co.: il Ministero del Lavoro sulle novità introdotte dal Jobs Act
03 Febbraio 2016
Con la circolare n. 3/2016, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle novità sulle collaborazioni coordinate e continuative, dopo che il codice dei contratti (d.lgs. n. 81/2015) ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto. Infatti, dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di questo genere.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, precisa il Ministero, nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità operative siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione), si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Le condizioni per applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, si legge nella circolare, devono ricorrere congiuntamente.
Altra novità introdotta con il Jobs Act è la possibilità per i datori di lavoro privati che procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti già parti di contratto di collaborazione coordinato e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. L'adesione a tale procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, comporta l'estinzione di cui si è detto, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione.
Il Ministero chiarisce, infine, che tale procedura non va ad inficiare la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, «sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi». |