Impossibile mangiare a casa nelle fasce concordate: diritto ai buoni pasto
03 Maggio 2016
Cass. sez. lav. 14 aprile 2016, n. 7427
Un addetto a turni rotativi che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non consentivano la consumazione del pasto presso la propria abitazione nelle fasce orarie pattuite, chiedeva l'accertamento del suo diritto alla fruizione dei buoni pasto. La Corte territoriale affermava che il lavoratore non ne ha diritto se impegnato al lavoro durante tali fasce, interpretando la clausola contrattuale come attributiva del diritto al ticket restaurant – in luogo della consumazione del pasto medesimo presso una delle mense aziendali – esclusivamente nelle ipotesi in cui il dipendente inizi o finisca il turno durante le fasce concordate per la consumazione dei pasti. Il dipendente ricorreva per la cassazione della sentenza, evidenziando l'illogicità di tale interpretazione della disciplina negoziale.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, richiamando un orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto ai buoni pasto:
Infatti, “nell'interpretare la clausola di cui si controverte, il dato centrale indicato dalla previsione contrattuale per fruire del ticket restaurant risiede nell'impossibilità per il lavoratore di consumare il pasto nella propria abitazione a causa dell'orario di lavoro in cui è impegnato, mentre il riferimento ai tempi di percorrenza vale solo quando ciò rilevi a tal fine, ossia quando il turno di lavoro non sia ancora iniziato o sia terminato ma sia comunque impossibile che il dipendente pranzi o ceni a casa a cagione della distanza tra l'abitazione e la sede di lavoro”. Presentando una violazione dei canoni di interpretazione negoziale (nella misura in cui viene escluso il diritto ai tickets in occasione dei turni di mattina e di pomeriggio che ricadevano interamente nelle fasce orarie concordate) la sentenza viene cassata e rinviata alla Corte d'Appello in diversa composizione. |