Licenziamenti e criteri di scelta

La Redazione
03 Novembre 2015

In sede giudiziaria, non possono trovare ingresso tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dagli artt. 4 e 5 della L. n. 223 del 1991 - e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori -, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione ...

In sede giudiziaria, non possono trovare ingresso tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dagli artt. 4 e 5 della L. n. 223 del 1991 - e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori -, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva: è compatibile con la direttiva 2000/78/ CE, la condotta dell'impresa che selezioni il personale da licenziare sulla base del criterio del possesso del requisito per accedere al pensionamento.

In senso difforme: Appello Roma 23 aprile 2015, v. il commento di Francesca Chietera

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