Non è viziata da nullità la notifica se l'atto ha raggiunto il suo scopo

La Redazione
04 Maggio 2016

La Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento in merito alle conseguenze dell'irrituale notifica di un atto tramite PEC.

Il caso. Investita di un ricorso in materia di ripartizione di competenza tra giurisdizione tributaria e amministrativa, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'eccezione di nullità preliminare presentata dai ricorrenti. Questi ultimi, infatti, nella memoria difensiva hanno eccepito la nullità del controricorso erariale per vizi formali della sua notificazione a mezzo PEC, in virtù dell'asserita violazione dell'art. 3-bis, comma 4 e 5, L. n. 53/1994 e dell'art. 19-bis provvedimento DGSIA 16 aprile 2014.

L'atto irritualmente notificato non è nullo se viene a conoscenza del destinatario. La Suprema Corte richiama un suo precedente orientamento, condiviso e consolidato, secondo il quale il principio sancito dall'art. 156 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, deve essere applicato anche alle notificazioni. Pertanto, qualora l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario nonostante l'irritualità della notifica non si può dichiarare la nullità (Cass., sez. lav., n. 13857/2014). «L'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tal fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC».

Non si può dichiarare la nullità se la violazione della norma procedurale non lede il diritto di difesa. Nel caso di specie i ricorrenti non adducono uno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente (anche se con estensione .doc invece che in formato .pdf) e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa in conseguenza di tale violazione.

È inammissibile, quindi, l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale senza evidenziare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.

Per questi motivi la Cassazione ritiene l'eccezione presentata dai ricorrenti infondata.

Fonte: ilprocessotelematico.it

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