Responsabilità penale dell'amministratore per obblighi antinfortunistici
18 Agosto 2014
L'amministratore e legale rappresentante di una società con una struttura organizzativa complessa, e di dimensioni considerevoli, non può essere automaticamente ritenuto penalmente responsabile di qualsiasi violazione degli obblighi infortunistici. Lo ha ribadito la Corte Suprema di cassazione, con sentenza n.33417.
In risposta al ricorso proposto dall'amministratore e legale rappresentante della società sulla propria responsabilità penale per aver cagionato, per colpa generica e specifica, consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni gravi al proprio lavoratore subordinato, la suprema corte di cassazione Quarta Sezione Penale annulla la sentenza ritenendo il fatto non sussistente.
La Suprema corte rileva che l'amministratore e le legale rappresentante di una società, specie se di ampie dimensioni non può essere solo per tale carica rivestita, automaticamente ritenuto penalmente responsabile di ogni obbligo antinfortunistico, quando per l'assolvimento degli stessi abbia investito dei preposti, tenuti quindi al rispetto delle misure e delle cautele, pur preventivamente approntate, necessarie nell'espletamento dell'attività quotidiana. Questo purché il preposto sia persona tecnicamente idonea e consapevole. La Suprema Corte inoltre afferma, rammentando l'art1, comma 4-bis, del d.Lgs 19 settembre1994 n. 626, come modificato dal d.lgs n. 242/1996, che i collaboratori del datore di lavoro inquadrati come dirigenti o preposti, sono da considerarsi, per il solo fatto di essere inquadrati come tali, responsabili dell'osservanza dei precetti antinfortunistici nell'abito delle rispettive competenze ed attribuzioni, senza che sia necessaria una formale delega.
Questo alla luce anche del fatto che, viste le notevoli dimensioni aziendali, non si può pretendere la continua e costante supervisione, e vigilanza da parte del presidente del consiglio d'amministrazione o componenti del consiglio stesso, vige invece un obbligo di vigilanza e di segnalazione ai livelli sopra ordinati connessa alla prossimità. |