Stress lavorativo e risarcimento danni
03 Ottobre 2016
Cass. sez. lav. 22 agosto 2016, n. 17238
Un medico che aveva prestato turni di servizio in giorni festivi, senza godere dei necessari riposi compensativi, ed aveva svolto un numero di turni di pronta disponibilità in giorni feriali, ben maggiore di quella contrattualmente dovuta, ricorreva in giudizio per ottenere il “ristoro del danno derivante dalla maggiore gravosità del lavoro nonché del pregiudizio prodotto da insostenibili ritmi di lavoro nella sfera delle attività di realizzazione della persona”.
La Corte d'Appello liquidava al lavoratore una maggiorazione retributiva. Tale soluzione, però, non è condivisa dai giudici della Cassazione che sottolineano come il ricorrente non avesse fatto valere un credito retributivo, ma avesse esclusivamente proposto domande risarcitorie del danno da usura psicofisica e del danno morale ed esistenziale, inteso quale “compromissione delle attività non reddituali, attraverso le quali si realizza la persona umana, e cioè derivante dalla impossibilità di coltivare interessi culturali, attività ludiche e relazioni sociali”.
La Corte pertanto cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa affinché si proceda all'esame di entrambe le domande risarcitorie del ricorrente, e ribadisce il principio di diritto per cui: "In caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo del fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello del giorno e della settimana". |