Lavoratore mai assunto e ordine di esibizione dei documenti

05 Novembre 2014

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23481/2014, ricorda che il giudice di merito può negare l'ordine di esibizione di documenti soltanto quando l'esistenza o il possesso di questi siano dubbi o quando la loro acquisizione sia comunque inammissibile, irrilevante o sovrabbondante.

Il giudice di merito può negare l'ordine di esibizione di documenti soltanto quando l'esistenza o il possesso di questi siano dubbi o quando la loro acquisizione sia comunque inammissibile, irrilevante o sovrabbondante. Lo ricorda il Giudice dei giudici, con sentenza n. 23481, depositata ieri.

Il fatto

Il ricorrente affermava di aver espletato mansioni di assistente del capo commesse, seguendone le direttive e rispettando il medesimo orario di lavoro, senza che la società avesse mai voluto regolarizzare il rapporto di lavoro e imponendo, al contrario, a terze ditte appaltatrici di assumerlo con contratti simulati.

I primi due gradi di giudizio avevano rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente condanna della società al pagamento delle retribuzioni poiché risultava carente la prova della dedotta subordinazione.

Il lavoratore, quindi, ricorreva in Cassazione, lamentando l'immotivato rigetto della richiesta istruttoria di ordinare alla società l'esibizione di alcuni documenti dai quali sarebbe emerso che il ricorrente aveva sempre lavorato alle sue dipendenze.

La Cassazione

Gli Ermellini ricordano che il giudice di merito può negare l'ordine di esibizione di documenti soltanto:

  • ove ne sia dubbia l'esistenza e/o il possesso da parte del destinatario dell'ordine;
  • quando la loro acquisizione sia per altri versi inammissibile, irrilevante o sovrabbondante.

Nella sentenza impugnata non era stata espressa alcuna motivazione al riguardo, nemmeno in relazione ad una ipotetica sovrabbondanza dell'acquisizione documentale richiesta, risultando, anzi, il contrario: la Corte territoriale rigettava la domanda a causa della carente prova della subordinazione.

La Suprema Corte, per questi motivi, accoglie il ricorso e cassa, con rinvio, la sentenza impugnata.

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