Diritto alla pensione di anzianità, i contributi figurativi non rientrano nel calcolo

La Redazione
05 Settembre 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18192/2017, ha rilevato che i contributi figurativi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, al contrario di quelli derivanti da prestazione di attività lavorativa, utilizzabili sia per la misura della pensione, sia per il diritto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18192/2017, ha rilevato che i contributi figurativi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, al contrario di quelli derivanti da prestazione di attività lavorativa, utilizzabili sia per la misura della pensione, sia per il diritto.

Un contribuente si era visto riconoscere dalla Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, il diritto al cumulo integrale del trattamento pensionistico di anzianità con il reddito di lavoro autonomo. La sentenza di primo grado era stata la conseguenza della negazione, da parte dell'INPS, del diritto al cumulo, a causa della carenza della ricorrente di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, avendone solo 35, oltre all'età anagrafica di 58 anni. A fronte della pronuncia d'Appello, l'Istituto ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 44 L. n. 289/02 e art. 72 L. n. 388/00.

Nell'affrontare la questione, la Suprema Corte ha rilevato, partendo dall'analisi degli articoli citati dal ricorrente, che, in merito alle modalità di computo dell'anzianità contributiva, i contributi figurativi costituiscono una sorta di copertura fittizia per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, con conseguente non versamento dei contributi obbligatori: è la legge, in questi casi, ad individuare tassativamente le ipotesi nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati d'ufficio o su domanda del lavoratore. Ricordando che i contributi figurativi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la relativa disciplina è da ritenersi una regola eccezionale, la Cassazione ha evidenziato come il disposto del citato art. 44 L. n. 289/02 non contenga un'esplicita affermazione della possibilità di includere i contributi figurativi nel calcolo dell'anzianità utile per godere del cumulo tra pensione d'anzianità e il reddito da lavoro autonomo. Di conseguenza, va condivisa l'interpretazione sostenuta dall'INPS per cui la pensione di anzianità dovrà intendersi quella costituita dalla sola contribuzione effettiva.
Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Istituto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria della contribuente.

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