Lavoro
ilGiuslavorista

Pensioni di reversibilità

Teresa Zappia
14 Ottobre 2024

Le ipotesi che si verificano con riferimento alla pensione ai superstiti sono due: trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità); trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso dell'assicurato (pensione indiretta). 

Inquadramento

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva (oppure 780 contributi settimane), ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva (oppure 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.

Le principali Leggi che regolamentano la materia sono le seguenti:

-          L. n. 218/1952

-          L. n. 55/1958

-          L. n. 903/1965

-          L. n. 335/1995

La pensione ai superstiti del pensionato defunto non spetta a tutti i parenti più stretti del de cuius, venendo riconosciuta priorità ad alcuni legami (e condizioni) piuttosto che ad altri. La pensione ai superstiti, infatti, viene riconosciuta ai soggetti contemplati dalla normativa di riferimento in quanto a carico del defunto e, pertanto, mantenuti abitualmente dallo stesso.

Hanno la possibilità di beneficiare delle prestazioni in esame:

·         il coniuge o l'unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);

·         il coniuge separato;

·         il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile (Cass., sez. I, n. 2669/2023), che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., sez. I., n. 10291/2023: “In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento”).

In materia si ricorda che l'INPS (circ. n. 19/2022) ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei soggetti separati per colpa o con addebito e senza diritto agli alimenti, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., nn. 2606/20187464/2019).

Nel caso in cui l'assicurato deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, il trattamento di reversibilità sarà ripartito tra coniuge superstite e coniuge divorziato, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni (Trib. Roma, n. 13174/2021; Cass., Sez. Lav., n.8263/2020) e delle eventuali convivenze more uxorio cui, per stabilità della comunione spirituale e materiale, non si può riservare un ruolo di semplici correttivi ma un'autonoma rilevanza giuridica (Cass., sez. lav., n.41960/2021; Cass., sez. I, n.11520/2020).

Hanno, inoltre, diritto a beneficiare delle prestazioni:

·         i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;

·         i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;

·         i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;

·         i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Sono equiparati ai figli (INPS circ. n. 185/2015):

·         figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;

·         figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

·         figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 cod. civ.

·         figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 cod. civ.;

·         figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;

·         figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;

·         minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;

·         nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;

·         figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

Sul punto si evidenzia che con la sentenza n. 88/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. Pertanto, con la circolare n. 64/2024, l'INPS ha esteso l'erogazione della pensione di reversibilità anche a tali soggetti a condizione che siano a carico del pensionato defunto e inabili al lavoro.

L'estensione della pensione di reversibilità ai nipoti determina la necessità di ricalcolare l'ammontare delle altre pensioni erogate a favore degli altri beneficiari. Se, a seguito di tale ricalcolo, dovesse risultare che gli altri familiari superstiti hanno ricevuto un importo maggiore rispetto a quello che doveva spettare secondo i nuovi criteri usati per la riliquidazione, la somma eccedentaria non sarà oggetto di recupero da parte dell'INPS. Qualora, invece, a seguito della riliquidazione, l'erogazione della pensione a favore dei nipoti risulti incompatibile con quella già erogata a genitori o fratelli, questi ultimi trattamenti previdenziali dovranno essere revocati.

In caso di contitolarità, ossia se in presenza di più figli, la pensione spetta all'insieme di persone. Quando un figlio diviene maggiorenne o trova un lavoro (oppure termina gli studi) perde il diritto alla reversibilità. Pertanto, in tali casi, la pensione dovrà essere nuovamente ricalcolata per i restanti beneficiari. Con la sentenza n. 42/1999 la Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti, titolari di pensione di reversibilità a carico di un genitore, anche qualora svolgano lavori saltuari, per cui percepiscono un minimo compenso, non perdono il diritto alla quota di pensione di reversibilità.

Il familiare superstite viene considerato a carico del deceduto qualora sussistano due condizioni: la non autosufficienza economica (con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari) e il mantenimento abituale. Particolare rilievo assume la convivenza o meno del superstite con il defunto.

Per i figli di età superiore a 18 anni e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale. In caso di non convivenza, per i figli di età superiore a 18 anni è necessario verificare entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite, con conseguente esigenza di accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Un'ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.

Nel caso in cui tra i familiari superstiti manchino il coniuge e i figli oppure, pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, sono individuati quali beneficiari i genitori dell'assicurato o pensionato deceduto che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, i quali non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto. Qualora manchi anche il genitore ovvero, pur esistendo, non abbia diritto alla pensione ai superstiti, hanno diritto alle prestazioni i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del lavoratore deceduto.

Con l'approvazione della Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge anche per le prestazioni previdenziali.  L'Inps ha puntualizzato che ad i fini previdenziali le coppie che hanno proceduto ad un'unione civile hanno diritto alla pensione predetta senza alcuna preclusione (con il messaggio n. 5171/2016).

Pertanto, se il componente dell'unione civile presenta domanda, può beneficiare del 60% del trattamento maturato o goduto dal partner defunto.

La Legge n. 76/2016, non essendo retroattiva, non potrebbe consentire l'accesso alla prestazione per il periodo precedente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, la giurisprudenza sembra essere aperta al riconoscimento della pensione di reversibilità. In una recente pronuncia, ad esempio, il Tribunale di Foggia (sent. n. 4203/2019) ha riconosciuto al partner superstite di una coppia omosessuale il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità con effetto retroattivo, condannando l'INPS a versare la pensione di reversibilità alla partner superstite di una donna deceduta nel 2011 (ergo prima dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà). Sul punto, si vedano, però: Cass., sez. I, n. 8241/2023; Cass., sez. lav., n. 24694/2021.

Pensione di reversibilità e contratto di convivenza

La Legge n. 76/2016 ha previsto anche la possibilità di stipulare un contratto di convivenza tra due partner che vogliono dare una regolamentazione al  loro rapporto affettivo (convivenza di fatto). Tuttavia, se uno dei due partner decede durante la vigenza del contratto, l'altro non ha diritto alla pensione di reversibilità (Cass., sez. lav., n. 22318/2016).

In evidenza: indennità una tantum

L'indennità una tantum, sussistendo i requisiti di legge, è concessa al superstite dell'assicurato deceduto (a seguito di attività lavorativa iniziata dopo il 31.12.1995) senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti ed è riconosciuta soltanto se, in relazione alla contribuzione versata, l'assicurato deceduto era destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo.

Non è concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell'importo della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche se potevano esercitare l'opzione per il calcolo contributivo.

Tale indennità può essere concessa se il superstite:

·         non ha diritto alla pensione indiretta in quanto il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla prestazione, come sopra già precisati;

·         non ha diritto alla pensione supplementare perché il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;

·         non ha diritto alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale liquidabili a seguito del decesso dell'assicurato;

·         rientra nella fascia di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Principali caratteristiche

Si precisa che la pensione di reversibilità, pur essendo una forma di sostegno pensionistico dedicata ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto, ogni anno è caratterizzata dalla variazione dei limiti di reddito per poterne beneficiare. L'importo della pensione di reversibilità è correlato, infatti, alla situazione economica del superstite. Questi limiti sono strettamente legati al trattamento minimo il quale viene rivalutato annualmente in base all'inflazione media registrata negli ultimi 12 mesi.

Tuttavia, la presenza nel nucleo familiare di figli fino a 21 anni, studenti (fino a 26 anni) o inabili esclude qualsiasi decurtazione, indipendentemente dal reddito percepito. Pertanto, il trattamento di reversibilità risulta correlato alla pensione diretta precedentemente ricevuta dal pensionato deceduto, che può essere di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o di altro tipo. Questo differenzia la pensione di reversibilità dalla pensione indiretta, la quale è riservata ai familiari più vicini di un soggetto assicurato deceduto ma  che non era ancora titolare di una pensione diretta.

Si prescinde da qualunque requisito nel caso in cui la morte sia avvenuta per cause di servizio che però non abbia dato luogo ad una liquidazione di una rendita da parte dell'assicurazione infortuni.

La Legge n. 228/2012, all'art. 1, comma 239, ha previsto che ai requisiti sopra elencati si può arrivare anche sommando i contributi previdenziali versati in gestioni previdenziali diverse.

Nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 6, della L. n. 35/1995, è prevista l'erogazione di un contributo una tantum.

La decorrenza della pensione ai superstiti è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato. Inoltre, la stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

In evidenza: cumulo

Relativamente alla possibilità di cumulo con altri redditi, con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Il giudice delle Leggi ha rilevato l'irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all'istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali. Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte Costituzionale ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.

Importi e percentuali

L'importo della pensione è determinato in base alle percentuali determinate dal grado di parentela. Per la pensione di reversibilità si applica la percentuale all'importo della pensione liquidata al deceduto. Per quella indiretta si calcola l'importo che sarebbe spettato al momento del decesso tenendo conto dei contributi accreditati a tale data, calcolando poi la relativa percentuale.

L'importo della pensione ai superstiti non è sempre uguale alla pensione che percepiva il soggetto defunto, ma è riconosciuta in percentuale in base al numero ed alla tipologia dei familiari (superstiti).

L'importo della reversibilità, anche se non è fisso, viene adeguato ogni anno sulla base dell'andamento dell'inflazione.

Giova rammentare che l'art. 1 della L. n. 125/2011 ha escluso il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all'indennità una tantum:

  • per i familiari superstiti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575,584 e 586 del c.p. in danno dell'iscritto o del pensionato;
  • per il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva.

In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto.

Nel caso di rinvio a giudizio, fino alla sentenza definitiva, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo suddetto, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Da ultimo, si ricorda che il comma quinto dell'art. 18 della Legge n. 111/2011, ha stabilito che con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato del regime Ago e delle forme esclusive (Stato, Inpdap) o sostitutive, nonché della Gestione Separata INPS, è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10 nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, co. 41, L. n. 335/1995.

Decorrenza

Come già sopra accennato, la decorrenza della pensione ai superstiti è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato.

Inoltre, la stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

Riferimenti

Normativi

  • Legge 20 maggio 2016 n. 76
  • Legge 27 luglio 2011, n. 125
  • Legge 8 agosto 1995 n. 335
  • Legge 21 luglio 1965, n. 903
  • Legge 20 febbraio 1958, n. 55
  • Legge 4 aprile 1952, n. 218
  • Legge 6 luglio 1939, n. 1272

Giurisprudenza

  • Cass., sez. I, n. 8241/2023
  • Corte Cost. n. 162/2022
  • Corte Cost. n. 88/2022
  • Cass., sez. lav., n. 24694/2021.
  • Trib. Roma, n. 13174/2021
  • Cass., sez. lav., n.41960/2021
  • Cass., Sez. Lav., n. 8263/2020
  • Cass., sez. I, n. 11520/2020
  • Cass., sez. lav., n. 7464/2019
  • Tribunale di Foggia n. 4203/2019
  • Cass., sez. lav., n. 2606/2018.
  • Cass., sez. lav., n. 22318/2016
  • Cass. civ., sez. un. 8 agosto 2011, n. 17078
  • Cass. civ., sez. trib. 7 maggio 2010, n. 11161
  • Corte cost., ordinanza 4 novembre 1999, n. 419
  • Corte cost., ordinanza 14 aprile 1996 n. 166

Prassi

  • INPS circ. 64/2024
  • INPS circ. n. 19/2022
  • INPS, Messaggio 21 dicembre 2016 n. 5171
  • INPS circ. n. 185/2015
  • INPS, circ. n. 35/2012
  • INPS, messaggio n. 18124/2009
  • INPS, circ. n. 69/2006
  • INPS circ. n. 137/2001

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario