Inquadramento
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva (oppure 780 contributi settimane), ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva (oppure 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.
Le principali Leggi che regolamentano la materia sono le seguenti:
- L. n. 218/1952
- L. n. 55/1958
- L. n. 903/1965
- L. n. 335/1995
La pensione ai superstiti del pensionato defunto non spetta a tutti i parenti più stretti del de cuius, venendo riconosciuta priorità ad alcuni legami (e condizioni) piuttosto che ad altri. La pensione ai superstiti, infatti, viene riconosciuta ai soggetti contemplati dalla normativa di riferimento in quanto a carico del defunto e, pertanto, mantenuti abitualmente dallo stesso.
Hanno la possibilità di beneficiare delle prestazioni in esame:
· il coniuge o l'unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
· il coniuge separato;
· il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile (Cass., sez. I, n. 2669/2023), che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., sez. I., n. 10291/2023: “In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento”).
In materia si ricorda che l'INPS (circ. n. 19/2022) ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei soggetti separati per colpa o con addebito e senza diritto agli alimenti, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., nn. 2606/2018 e 7464/2019).
Nel caso in cui l'assicurato deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, il trattamento di reversibilità sarà ripartito tra coniuge superstite e coniuge divorziato, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni (Trib. Roma, n. 13174/2021; Cass., Sez. Lav., n.8263/2020) e delle eventuali convivenze more uxorio cui, per stabilità della comunione spirituale e materiale, non si può riservare un ruolo di semplici correttivi ma un'autonoma rilevanza giuridica (Cass., sez. lav., n.41960/2021; Cass., sez. I, n.11520/2020).
Hanno, inoltre, diritto a beneficiare delle prestazioni:
· i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
· i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
· i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
· i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Sono equiparati ai figli (INPS circ. n. 185/2015):
· figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
· figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
· figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 cod. civ.
· figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 cod. civ.;
· figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
· figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
· minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
· nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
· figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).
Sul punto si evidenzia che con la sentenza n. 88/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. Pertanto, con la circolare n. 64/2024, l'INPS ha esteso l'erogazione della pensione di reversibilità anche a tali soggetti a condizione che siano a carico del pensionato defunto e inabili al lavoro.
L'estensione della pensione di reversibilità ai nipoti determina la necessità di ricalcolare l'ammontare delle altre pensioni erogate a favore degli altri beneficiari. Se, a seguito di tale ricalcolo, dovesse risultare che gli altri familiari superstiti hanno ricevuto un importo maggiore rispetto a quello che doveva spettare secondo i nuovi criteri usati per la riliquidazione, la somma eccedentaria non sarà oggetto di recupero da parte dell'INPS. Qualora, invece, a seguito della riliquidazione, l'erogazione della pensione a favore dei nipoti risulti incompatibile con quella già erogata a genitori o fratelli, questi ultimi trattamenti previdenziali dovranno essere revocati.
In caso di contitolarità, ossia se in presenza di più figli, la pensione spetta all'insieme di persone. Quando un figlio diviene maggiorenne o trova un lavoro (oppure termina gli studi) perde il diritto alla reversibilità. Pertanto, in tali casi, la pensione dovrà essere nuovamente ricalcolata per i restanti beneficiari. Con la sentenza n. 42/1999 la Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti, titolari di pensione di reversibilità a carico di un genitore, anche qualora svolgano lavori saltuari, per cui percepiscono un minimo compenso, non perdono il diritto alla quota di pensione di reversibilità.
Il familiare superstite viene considerato a carico del deceduto qualora sussistano due condizioni: la non autosufficienza economica (con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari) e il mantenimento abituale. Particolare rilievo assume la convivenza o meno del superstite con il defunto.
Per i figli di età superiore a 18 anni e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale. In caso di non convivenza, per i figli di età superiore a 18 anni è necessario verificare entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite, con conseguente esigenza di accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Un'ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.
Nel caso in cui tra i familiari superstiti manchino il coniuge e i figli oppure, pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, sono individuati quali beneficiari i genitori dell'assicurato o pensionato deceduto che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, i quali non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto. Qualora manchi anche il genitore ovvero, pur esistendo, non abbia diritto alla pensione ai superstiti, hanno diritto alle prestazioni i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del lavoratore deceduto.
Con l'approvazione della Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge anche per le prestazioni previdenziali. L'Inps ha puntualizzato che ad i fini previdenziali le coppie che hanno proceduto ad un'unione civile hanno diritto alla pensione predetta senza alcuna preclusione (con il messaggio n. 5171/2016).
Pertanto, se il componente dell'unione civile presenta domanda, può beneficiare del 60% del trattamento maturato o goduto dal partner defunto.
La Legge n. 76/2016, non essendo retroattiva, non potrebbe consentire l'accesso alla prestazione per il periodo precedente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, la giurisprudenza sembra essere aperta al riconoscimento della pensione di reversibilità. In una recente pronuncia, ad esempio, il Tribunale di Foggia (sent. n. 4203/2019) ha riconosciuto al partner superstite di una coppia omosessuale il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità con effetto retroattivo, condannando l'INPS a versare la pensione di reversibilità alla partner superstite di una donna deceduta nel 2011 (ergo prima dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà). Sul punto, si vedano, però: Cass., sez. I, n. 8241/2023; Cass., sez. lav., n. 24694/2021.