Insegnanti all’estero e trattamento economico
05 Novembre 2015
Gli insegnanti all'estero devono percepire il medesimo trattamento retributivo del personale in Italia e hanno diritto ad un assegno di sede previsto dall'art. 658 D.Lgs. 297/1994 (in senso lato indennitario, costituito da una base uguale per tutti ed una variabile in relazione alle singole sedi), ulteriore rispetto allo stipendio e agli altri assegni di carattere fisso: pertanto è inapplicabile l'art. 106 CCNL 26 maggio 1999 per il Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009, in quanto - affermando un distinto trattamento economico tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato - risulta in contrasto con l'art. 45, comma 5, D.Lgs. 165/2001, nonché con il divieto di trattamenti discriminatori (Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999). |