Dirigenti sindacali: tutela in caso di licenziamento

13 Novembre 2014

In caso di licenziamento di dirigente sindacale, il lavoratore può far valere una particolare tutela a suo vantaggio?

In caso di licenziamento di dirigente sindacale, il lavoratore possa far valere una particolare tutela a suo vantaggio?

Tutti i lavoratori subordinati sono tutelati contro i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale, nonché del diritto di sciopero. Una specifica tutela è, inoltre, accordata ai dirigenti delle RSA poiché in ragione del loro ruolo potrebbero subire delle ritorsioni da parte del datore di lavoro. Tale tutela si applica in caso di trasferimento e di licenziamento illegittimo secondo la normativa delineata nell'ultima parte dell'art. 18, L. n. 300/1970. Nel corso del giudizio instaurato sulla legittimità del licenziamento, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. La tutela di cui sopra si applica per tutta la durata dell'incarico e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione.