Sorveglianza e sicurezza

07 Aprile 2016

L'infortunio del lavoratore per mancato utilizzo degli strumenti di sicurezza è imputabile al datore di lavoro?

L'infortunio del lavoratore per mancato utilizzo degli strumenti di sicurezza è imputabile al datore di lavoro?

Il datore di lavoro ha l'obbligo, di natura contrattuale, di garantire la integrità psico-fisica del lavoratore, ex art 2087 c.c. Nell'ipotesi in cui abbia disposto strumenti tali da garantire la sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa, il datore dovrà comunque attuare un'attività di sorveglianza affinché ne venga assicurato l'effettivo e corretto utilizzo. Seppur costituisca un'attenuante la elevata expertise tecnica del lavoratore, ciò non esclude la responsabilità datoriale se sussista un totale difetto di controllo. Analoga conclusione dovrà essere avanzata relativamente a mansioni caratterizzate da minore complessità, in quanto ciò non comporta, a priori, un basso livello di pericolosità del lavoro stesso. Si veda: Corte di Cassazione sent. n. 5233/2016.

Si consideri, inoltre, la sentenza n. 26994/2015, in cui la Cassazione ha escluso la responsabilità penale del datore, riconducendo questa in capo al preposto alla sicurezza, nei limiti in cui l'assegnazione di tale funzione risponda all'effetivo possesso delle capacità professionali richieste.

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