Controlli a distanza
09 Aprile 2015
Quali procedure deve seguire - per non incorrere in sanzioni - il datore di lavoro che, per esigenze aziendali, deve installare apparecchiature di controllo che consentirebbero però di monitorare anche l'operato dei lavoratori?
Al datore di lavoro non è consentito utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (L. n. 300/1970, art. 4). Gli impianti e le apparecchiature che siano richiesti da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o con la totalità dei lavoratori: Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2012, n. 22611 ). In mancanza di accordo con la maggioranza delle r.s.a. (non sarebbe sufficiente, secondo il Ministero del lavoro, l'intesa raggiunta dal datore di lavoro con gli organi di coordinamento delle rappresentanze di varie unità produttive, né potrebbe pretendersi l'adesione di tutte le r.s.a. costituite che finirebbe per tradursi in un inammissibile diritto di veto: risposta a interpello n. 2975/2005), l'utilizzo degli impianti in questione deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro. Con la nota n. 7162/2012 il Ministero ha reso noto un elenco di elementi condizionanti maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento di autorizzazione. |