Accordata tutela reintegratoria anche per i dirigenti pubblici

08 Aprile 2014

L'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente, sia dell'amministrazione centrale che degli enti territoriali, comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18, L. n. 300/1970, con le conseguenze reintegratorie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8077 del 7 aprile 2014.

L'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente, sia dell'amministrazione centrale che degli enti territoriali, comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18, L. n. 300/1970, con le conseguenze reintegratorie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8077 del 7 aprile 2014.

Il fatto

Un Dirigente Provinciale impugnava dinnanzi al Tribunale di Gorizia il licenziamento intimatogli con lettera, per giusta causa, in quanto aveva denunciato dei fatti penalmente rilevanti posti in essere dal proprio datore di lavoro, cui la stampa locale aveva dato ampio rilievo, proprio perché si trattava di personaggi pubblici. L'uomo chiedeva principalmente l'applicazione della tutela reale prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e, in subordine, il pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 30 del CCNL dirigenti locali e l'indennità sostitutiva del preavviso.

La Provincia è tenuta a indennizzare

Il Tribunale riteneva l'insussistenza della giusta causa e della giustificatezza del recesso, e l'inapplicabilità della reintegrazione, perciò condannava la Provincia a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso e l'indennità supplementare. In appello la decisione veniva confermata, ma la tutela reale non veniva applicata sia perché ciò avrebbe comportato una tutela rafforzata del dirigente pubblico rispetto a quello privato, sia perché sarebbe stato in contrasto con la disciplina prevista dal CCNL di settore. Conseguentemente ricorreva per Cassazione la Provincia con ricorso principale lamentando la scorrettezza del dirigente, nel condannare le condotte del proprio datore di lavoro. In via incidentale invece, ricorreva il dirigente danneggiato, lamentando la non corresponsione di quanto dovuto ex art. 18 L. n. 300/1970.

Denunciati i fatti illeciti dei propri superiori

Riguardo al ricorso principale, il Collegio ritiene che la denuncia da parte del dipendente di fatti attribuiti ai propri superiori, non viola il dovere di diligenza, di subordinazione o di fedeltà, non potendosi ipotizzare che rientri tra i doveri del dipendente tacere fatti illeciti che veda accadere attorno a sé in azienda o che lo riguardino personalmente. Pertanto se da un lato la denunzia di fatti illeciti è legittima, altra cosa è la precipua volontà di arrecare un danno al proprio datore di lavoro mediante dichiarazioni false. Nel caso di specie, dalle risultanze processuali, non emergeva che il dipendente avesse travalicato i limiti consentiti dalla sua condotta, cosicché il ricorso principale deve ritenersi rigettato.

Sì alla tutela reintegratoria

Riguardo invece il ricorso incidentale, la Corte ritiene la doglianza fondata, difatti dà continuità al principio secondo cui « l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente, sia dell'amministrazione centrale che degli enti territoriali, comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 L. n. 300/1970, con le conseguenze reintegratorie». Ammette dunque che la tutela reintegratoria ai dirigenti pubblici si pone in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., e rileva che neanche la contrattazione collettiva per il personale della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali osta all'accordare la tutela reintegratoria in sede giudiziale al dirigente illegittimamente licenziato. In ragione di tale motivo accolto la sentenza impugnata viene cassata.

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