L’associato non può lamentarsi del “licenziamento” se il rapporto non ha i caratteri della subordinazione
12 Febbraio 2015
Cass.civ., sez. lavoro, 9 febbraio 2015, n. 2371, sent.
La distinzione tra il contratto di associazione in partecipazione e il contratto di lavoro subordinato è individuata dalla presenza di specifici elementi che caratterizzano le due forme contrattuali, ovvero l'obbligo di rendiconto e il rischio d'impresa per l'associato nel primo caso, il vincolo di subordinazione, esplicato nel potere gerarchico e disciplinare, nel secondo. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.2371/15, depositata il 9 febbraio. Il caso. La Corte d'appello di Perugia riformava la sentenza del Tribunale di Orvieto rigettando la domanda volta ad accertare la natura di lavoro subordinato del rapporto tra l'attore ed una S.n.c., formalmente in essere come associazione in partecipazione, proposta al fine di qualificare il recesso della società come licenziamento illegittimo, con le conseguenze previste dalla legge. I caratteri dell'associazione in partecipazione … La Suprema Corte non riscontra alcun vizio nell'argomentazione logico – giuridica che ha portato i giudici di merito ad escludere la natura subordinata del rapporto posto in essere dalle parti. … e del lavoro subordinato. La diversa fattispecie del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata invece dalla soggezione del lavoratore al vincolo di subordinazione del datore di lavoro, che si esteriorizza nel potere gerarchico e disciplinare. A ciò si aggiunga la considerazione circa le effettive modalità di esplicazione del potere organizzativo e direttivo della parte datoriale che non consiste in mere direttive di ordine generale, ma si concretizza in ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla posizione lavorativa, con effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. L'irrilevanza delle disposizioni antielusive del d.lgs. 276/03. Un'altra considerazione dei giudici di legittimità riguarda l'irrilevanza, in tema di individuazione della natura del contratto, della qualificazione del rapporto ai fini dell'applicabilità dell'art. 86, comma 2, d.lgs. n. 276/03, norma peraltro abrogata dalla l. n. 92/12. |