Applicazione dell'esonero contributivo

Gianluca Tucci
12 Giugno 2015

Se un contratto di lavoro è sottoscritto in aderenza ad un contratto collettivo nazionale, ma non è sottoscritto da cgil, cisl e uil, è possibile applicare l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato art.1, co. 118-124, legge n. 190/2014?

Se un contratto di lavoro è sottoscritto in aderenza ad un contratto collettivo nazionale, ma non è sottoscritto da cgil, cisl e uil, è possibile applicare l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato art. 1, co. 118-124, legge n. 190/2014?

La Circolare INPS n. 17/2015, che è intervenuta a fornire le prime indicazioni applicative relativamente all'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014, art. 118 ss., definisce tale esonero come incentivo all'occupazione generalizzato, che si rivolge a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazional purché rientri nei parametri e nei casi espressamente previsti nella legge di stabilità stessa fra i quali il rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (necessarie per il rilascio del DURC), b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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