Minaccia di licenziamento: dimissioni forzate?

12 Dicembre 2016

Prospettato al dipendente, mediante contestazione, il licenziamento disciplinare. Se questo firma le proprie dimissioni, può parlarsi di interruzione forzata su "minaccia" del datore?

Prospettato al dipendente, mediante contestazione, il licenziamento disciplinare. Se questo firma le proprie dimissioni, può parlarsi di interruzione forzata su "minaccia" del datore?

Nel caso in cui il dipendente ponga in essere una condotta in violazione di una norma del codice disciplinare, la cui gravità sia tale da giustificare il licenziamento disciplinare, la firma da parte del dipendente delle proprie dimissioni non può ritenersi conseguenza di una coartazione.

In tale situazione, infatti, la prospettazione del recesso datoriale, secondo la procedura fissata all'art. 7 L. n. 300/1970, presenta un fondamento giustificativo, ossia una reale e grave mancanza del lavoratore.

Le dimissioni di quest'ultimo, dunque, si pongono come libera scelta dello stesso, di fronte al futuro, certo licenziamento. Si confronti: Cass. n. 24122/2016.

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