Per gli atti amministrativi vige la presunzione di legittimità

La Redazione
09 Febbraio 2015

La congruità delle indennità, corrisposte dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi; atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali provvedimenti.

Cass.civ., sez. lavoro, 2 febbraio 2015, n. 1841, sent.

La congruità delle indennità, corrisposte dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi; atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali provvedimenti. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1841, depositata il 2 febbraio 2015.

Il caso. Il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta dall'INAIL ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965, volta ad ottenere la condanna in solido della società e dei singoli soci al pagamento di una somma, per le prestazioni assicurative erogate ai familiari del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio occorso allo stesso mentre era intento, con altro lavoratore, a raccogliere del materiale di risulta delle lavorazioni di fuochi artificiali e al trasporto dello stesso. La Corte d'appello di Catania, riformando tale decisione, dichiarava la responsabilità civile della società in relazione all'infortunio mortale in questione e la condannava, insieme con i soci, alla rifusione a favore dell'ente previdenziale di una determinata somma.
La società e i soci propongono ricorso per cassazione contro tale sentenza.

Risultanze probatorie. Con un primo motivo, i ricorrenti si lamentano dell'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Ma non fanno nulla di diverso che opporre un diverso apprezzamento degli elementi probatori, che, invece, sono state attentamente vagliate e verificate dal Giudice d'appello, con una motivazione che il Collegio ritiene adeguata e immune da vizi logici e giuridici.

I presupposti per l'azione di rivalsa. Con un secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'insussistenza dei presupposti per l'azione di rivalsa, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione dell'importo delle somme erogate dall'ente previdenziale. Tale motivo, a parere del Collegio, è privo di fondamento. Infatti, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la congruità delle indennità, corrisposte dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi; atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali atti. Tale circostanza non si riscontra nel caso di specie, dove le contestazioni mosse dai ricorrenti risultano essere del tutto generiche.
Per tali ragioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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