Rapporti tra CCNL e contratti di prossimità
13 Giugno 2016
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10599/2016, ha chiarito i rapporti tra contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti di secondo livello.
La sottoscrizione dei contratti ex art. 8, D.L. n. 138/2011, evidenzia il Dicastero, è rimessa esclusivamente alle associazioni maggiormente rappresentative in termini comparativi (o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) ed è necessario che trovino giustificazione nelle finalità espressamente indicate dal Legislatore, ovvero maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, ecc. In assenza di queste condizioni, eventuali contratti di prossimità non potranno operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei CCNL. Pertanto, in sede di accertamento, il personale ispettivo dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, dottando i conseguenti provvedimenti.
Il Ministero precisa, altresì, che l'applicazione di contratti collettivi, anche di secondo livello, sottoscritti da soggetti privi di tali requisiti impedisce il godimento di qualsiasi beneficio che l'ordinamento riserva a determinate platee di datori di lavoro, come l'esonero contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ed il personale ispettivo dovrà procedere al loro recupero. Infine, anche l'applicazione di contratto collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma facenti capo ad ambiti del tutto diversi da quelli in cui l'impresa opera, non è priva di conseguenze sotto il profilo contributivo. |