Polizze assicurative avvocati: il decreto in Gazzetta Ufficiale
13 Ottobre 2016
Responsabilità civile e infortuni degli avvocati. Con il decreto del Ministro della Giustizia 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238, si stabiliscono le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.
Il campo di applicazione. Il decreto si compone di 5 articoli. Il primo, rubricato «Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale», prescrive che l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente (anche per colpa grave) causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, siano essi di tipo patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. Viene specificato, però, che non possono essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
L'efficacia nel tempo. Per ciò che concerne l'efficacia nel tempo, poi, l'art. 2 afferma che l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.
Disposizioni finali. L'art. 3 elenca poi i massimali minimi in relazione alla fascia di rischio. Si prevede inoltre un'assicurazione contro gli infortuni (art. 4) che deve prevedere, secondo il dettato del decreto, la «copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche». Ciò a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |