Decorrenza dell’assegno di solidarietà garantito dal FIS

La Redazione
14 Marzo 2017

L'INPS, con Messaggio n. 1133/2017, riporta i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro per superare i dubbi interpretativi legati alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

L'INPS, con Messaggio n. 1133/2017, riporta i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro per superare i dubbi interpretativi legati alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il Dicastero, difatti, preso atto della mancanza nella disciplina in oggetto – contenuta nell'art. 31, D.Lgs. n. 148/2015 e nell'art. 6, D.M. n. 94343/2016 – di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda: tale termine rappresenta il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell'attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della Circolare INPS n. 176/2016.

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