Contributo sulle pensioni d’oro: le motivazioni

La Redazione
14 Luglio 2016

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 173/2016, ha dichiarato legittimo il contributo di solidarietà introdotto per il triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo più elevato: non è configurabile come tributo e, ponendosi come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio “stretto” di costituzionalità.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 486, L. n. 147/2013, che ha introdotto per il triennio 2014-2016 il cd. contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato (da 14 a 30 volte superiori al trattamento minimo INPS), ha dichiarato non fondate le censure sollevate.

In primo luogo, la Consulta ha ritenuto che la normativa impugnata non violi l'art. 136 Cost. ed il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 316/2013, che aveva dichiarato illegittimo, in ragione della sua natura tributaria, il precedente contributo perequativo sulle pensioni erogate negli anni 2011-2012. Difatti, il contributo ora contestato non colpisce tali trattamenti pensionistici, ma, in base a diversi presupposti e finalità, quelli di importo elevato erogati a partire dal 2014.

Il prelievo ex comma 486, inoltre, non riveste natura di imposta: non è acquisito dallo Stato e non è destinato alla fiscalità generale. Al contrario, è prelevato in via diretta dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, che lo trattengono nelle proprie gestioni per fini solidaristici endo-previdenziali (quali i trattamenti in favore degli esodati), configurandolo, quindi, come prestazione patrimoniale ex lege avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale.

La verifica della Corte si è, poi, incentrata sullo “stretto” scrutinio di costituzionalità che deve superare il contributo di solidarietà sulle pensioni, affinché possa essere considerato misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale, consentita al legislatore. “Sia pur al limite”, si ritengono rispettate, nel caso concreto, tutte le condizioni:

  • operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
  • essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
  • incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime);
  • presentarsi come prelievo sostenibile;
  • rispettare il principio di proporzionalità;
  • essere comunque utilizzato come misura una tantum.

Infine, attesa la sua rimodulazione e non il blocco integrale, è stata dichiarata infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al comma 483, che riconosce la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40%, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS.

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