Contratto a termine nel settore marino, è il Codice della Navigazione a dettare la rotta

17 Settembre 2014

L'Interpello del MLPS n. 24/2014, rispondendo a un quesito sulla disciplina del lavoro a termine nel settore marittimo, data la discrezionalità degli Stati membri in merito alla realizzazione degli obiettivi fissati a livello comunitario, specifica come possa trovare applicazione la disciplina contenuta nel Codice della Navigazione.

Il chiarimento del Min Lav (Interpello n. 24 del 15 settembre 2014) trae origine dall'istanza volta a conoscere la possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed “a viaggio”, previsti nel settore marittimo dagli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione).

Disciplina speciale per il settore marittimo

Dato che tale settore è regolato da una legislazione di carattere speciale (in base ai principi comunitari dettati dall'accordo quadro del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE) rispetto alle norme di diritto comune, il Ministero afferma che pur non prevedendo le medesime misure restrittive circa i limiti percentuali e il numero massimo delle proroghe previste dal D.Lgs. n. 368/2001, esiste un sistema di garanzie contro gli abusi applicativi in favore dei lavoratori a termine: si concretizza nel considerare ininterrotta la prestazione del servizio quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore a 60 giorni.

Pertanto, in considerazione delle discrezionalità degli Stati membri in merito alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'ordinamento comunitario, si ritiene che possa trovare applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo.

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