Legittima la reintegra e risarcimento del danno al “socio fittizio"Fonte: Trib. Pisa , 9 gennaio 2015
18 Febbraio 2015
È competente il giudice del lavoro tribunale a conoscere la domanda dell'illegittimità del licenziamento intimato in un rapporto assunto come subordinato ma formalmente di natura associativa.
La prova della fittizietà del rapporto associativo e la conseguente illegittimità del recesso dal contratto di lavoro determina l'applicabiltà dell'art. 18 commi 7 e 4 della l. 300\1970 come modificato dalla legge 92\2012.
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