Maternità e riposi giornalieri
24 Settembre 2014
Una lavoratrice madre impiegata per 8 ore giornaliere ha diritto di cumulare i due periodi di riposo previsti per legge e lasciare la postazione di lavoro? Come regolarsi nel caso di una dirigente laddove il CCNL non preveda la durata della prestazione lavorativa?
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo, di 1 ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 art. 39; INPS, circ. n. 95/2006). I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice usufruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze. Ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità per i lavoratori con qualifica di dirigente, nel caso in cui la contrattazione non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa, l'orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene (INPS circ. n. 76/2006). I permessi in questione sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo dei riposi giornalieri (D.P.R. n. 1026/1976, art. 10).
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