Rimessione in termini inammissibile se il numero di ruolo indicato nel deposito telematico è errato

La Redazione
19 Aprile 2016

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in merito a un'istanza di rimessione in termini, presentata a seguito di deposito telematico di memoria con indicazione errata del numero di ruolo. Tale errore configura un'anomalia bloccante che lascia alla determinazione della Cancelleria la decisione relativa all'accettazione o al rifiuto del deposito.

Il caso. La ricorrente, depositata telematicamente memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il giorno della scadenza del termine, ha ricevuto il giorno stesso un messaggio che la informava dell'esito infruttuoso del deposito a causa dell'errata indicazione del numero di ruolo. Avendo letto tale messaggio il giorno seguente, a termine ormai scaduto, la donna ha rieffettuato correttamente il deposito e ha presentato istanza di rimessione in termini.

La Cancelleria non può forzare l'accettazione del deposito se il numero di ruolo indicato è errato. Il Tribunale di Torino ritiene che l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientra tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto configura un errore o svista ascrivibile allo stesso, rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza, e non costituisce causa estranea alla sua volontà.

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche, tale errore rientra nella categoria ERROR, «anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente». La Cancelleria può, quindi, decidere di intervenire rifiutando il deposito o, ove possibile, forzandone l'accettazione, avendo cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata (art. 7 Circolare Ministero della Giustizia 23 ottobre 2015).

Secondo il Tribunale, nel caso di specie si è configurata proprio una di quelle circostanze in cui tale accettazione non è possibile, in quanto la Cancelleria non conosce il fascicolo corretto in cui inserire l'atto e, pertanto, il deposito deve essere rifiutato.

È onere della parte verificare l'esito dei depositi e controllare le comunicazioni con la Cancelleria. Osserva il giudice, inoltre, che la comunicazione dell'esito negativo del deposito è stata effettuata il giorno stesso, ancora in pendenza del termine previsto. La ricorrente, pertanto, avrebbe potuto tempestivamente eseguirlo, a nulla rilevando la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, essendo onere della parte depositante verificare l'esito dei depositi compiuti e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria.

Per questi motivi, il Tribunale di Torino rigetta l'istanza di rimessione in termini.

fonte: ilprocessotelematico.it

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