Cumulo con reddito da lavoro autonomo: chi non deve dichiarare
22 Settembre 2014
L'INPS, con Messaggio n. 7113/2014, individua i pensionati tenuti, entro il 30 settembre p.v., alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013, nonché le relative modalità di adempimento.
Ai fini della concreta applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, infatti, l'art. 10, D.Lgs. n. 503/1992 dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
I pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013, in quanto non soggetti al divieto di cumulo in parola sono:
Redditi da dichiarare I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Con la medesima comunicazione sarà possibile dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.
Modalità di presentazione della dichiarazione I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il “bustone”. Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell'Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
Regime sanzionatorio Ai sensi dell'art. 10, co. 8 bis D. Lgs. n. 503/1992, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore. |