Cumulo con reddito da lavoro autonomo: chi non deve dichiarare

22 Settembre 2014

Entro il 30 settembre p.v. i titolari di pensione dovranno dichiarare gli eventuali redditi da lavoro autonomo prodotti nel corso del 2013. Il recente Messaggio INPS n. 7113/2014 chiarisce, da un lato, chi sono i soggetti esclusi e, dall'altro, quali sono le modalità di adempimento per i pensionati obbligati.

L'INPS, con Messaggio n. 7113/2014, individua i pensionati tenuti, entro il 30 settembre p.v., alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013, nonché le relative modalità di adempimento.

Ai fini della concreta applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, infatti, l'art. 10, D.Lgs. n. 503/1992 dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

I pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013, in quanto non soggetti al divieto di cumulo in parola sono:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia (si ricorda che per effetto dell'art. 72, L. n. 388/2000 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative/esclusive/sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione);
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo (dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'art. 19, D.L. n. 112/2008);
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro);
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative/esclusive/sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi).

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Con la medesima comunicazione sarà possibile dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.

Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il “bustone”.

Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell'Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 10, co. 8 bis D. Lgs. n. 503/1992, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

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