Licenziamento nullo per motivi sindacali, i contributi sono dovuti?
20 Marzo 2017
La Cassazione, con sentenza n. 4899/2017, chiarisce se siano da considerarsi dovuti i contributi sulle retribuzioni, che avrebbero dovuto essere corrisposte ai dipendenti licenziati, dalla data del decreto che dichiari l'antisindacalità del comportamento aziendale fino alla data di reintegra dei lavoratori.
La Corte territoriale, infatti, dichiarava dovuti i contributi richiesti dall'INPS per i tre lavoratori in relazione al periodo intercorso tra il loro licenziamento e la loro riammissione in servizio a seguito di decreto ex art. 28 St. lav., da considerarsi come periodo in cui sono stati solo di fatto estromessi dal posto di lavoro, e ciò indipendentemente – censurava la datrice di lavoro – dal fatto che i lavoratori non avessero impugnato autonomamente il loro licenziamento e non avessero percepito alcuna retribuzione nel periodo in questione.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della società datrice, ribadisce che il licenziamento determinato da motivi sindacali è, ai sensi dell'art. 4, L. n. 604/1966, viziato da nullità; pertanto, la declaratoria d'antisindacalità del comportamento aziendale che vi abbia dato causa, eventualmente ottenuta dal sindacato con ricorso al procedimento ex art. 28 St. lav., reca con sé la declaratoria di validità ed efficacia del rapporto di lavoro, con applicabilità dei principi sulla mora credendi (Cass. S.U. n. 1916 del 1992): in tali casi, la pronuncia di reintegra consegue al generale principio secondo cui gli atti nulli sono insuscettibili di produrre effetti giuridici e non all'applicazione dell'art. 18 St. lav. (che dipende dall'azione individuale del lavoratore, ontologicamente distinta da quella propria del sindacato).
In generale, quindi, un licenziamento nullo per motivi sindacali non è idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, ciò che comporta come conseguenza necessaria l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. È, difatti, parimenti consolidato il principio secondo cui “il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso, pur sorgendo con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti" (Cass. n. 3630/1999).
Aggiunge la Corte che non è possibile concludere diversamente nemmeno considerando che, in specie, essendo mancata la prestazione lavorativa e non avendo i lavoratori messo in mora il datore di lavoro, nemmeno la loro retribuzione sarebbe a rigore "dovuta", visto che, in linea di principio, in assenza della prestazione e in mancanza di speciali disposizioni di legge, come ad es. l'art. 18, St. lav., l'obbligo retributivo non sussiste (Cass. nn. 13045/2005 e 22063/2014). |