Quote di riserva ed esclusioni dal computo: chiarimenti dal Ministero

La Redazione
20 Aprile 2015

L'Interpello del Ministero del Lavoro n. 11/2015 precisa che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi non rientrano nelle esclusioni e devono, quindi, essere considerati ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Il Ministero del Lavoro, investito della questione circa la corretta interpretazione dell'art. 5, co. 2, L. n. 68/1999 con riferimento all'esclusione dagli obblighi ex art. 3 della medesima legge, ha diffuso il proprio parere con Interpello n. 11/2015 del 17 aprile.

In particolare, il Dicastero chiarisce che il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, non appartenente al settore dell'edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui all'art. 147 e ss., D.P.R. n. 207/2010 non può essere escluso dal computo della quota di riserva ex art. 5, co. 2, secondo periodo, L. n. 68/1999 poiché la norma si riferisce espressamente ai datori di lavoro del settore edile.

Inoltre, assolvendo questi a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non possono comunque essere esclusi dal computo della quota di riserva ex art. 5, comma 2, terzo periodo, L. n. 68/1999, in quanto non direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

In conclusione, il MinLav ritiene che “le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall'art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva”.

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