Modifiche alla disciplina del DURC per edilizia e aziende in crisi

La Redazione
20 Ottobre 2016

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, n. 245/2016, il Decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio scorso che interviene sulla disciplina del DURC on-line per le aziende del settore edilizia e per quelle in crisi, che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016 che interviene sulla disciplina del DURC on-line per le aziende del settore edilizia e per quelle in crisi, che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Le modifiche riguardano il Decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 (“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”), in particolare:

  • viene sostituito il comma 2 dell'art. 5 prevedendo che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio;
  • il nuovo comma 3 prevede invece che l'impresa, in caso di amministrazione straordinaria, viene considerata in regola rispetto ai debiti contributivi scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura delle medesima procedure, nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.

In entrambe le ipotesi, per effetto della modifica, la regolarità contributiva sussiste anche a prescindere dal fatto che i suddetti obblighi contributivi siano stati insinuati.

Altra novità riguarda le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia: nel nuovo testo dell'art. 2, comma 1, del decreto sulle semplificazioni DURC viene altresì prevista l'estensione della procedura per il rilascio del certificato di regolarità contributiva anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Fonte: ilfallimentarista.it

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