Disciplina delle assenze per visite e terapie
21 Maggio 2015
Il TAR del Lazio - con sentenze 5711 e 5714 del 17/4/2015 - si è pronunciato in merito all'esatta l'imputazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei lavoratori alle dipendenze della P.A. ed ha annullato la Circolare DFP n. 2/2014 relativa all'applicazione dell'art. 55-septies, D.lgs. n. 165/2001, comma 5-ter, come novellato dalla L. 125/2013. Il giudice ne ha, infatti, dichiarato l'illegittimità nella misura in cui impone ai dipendenti di giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento di tali visite avvalendosi "dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)" poiché l'applicazione della novella legislativa, anche mediante atti generali quali Circolari o Direttive, necessita di "una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento".
Di conseguenza l'INPS, con Messaggio n. 3366/2015 (non ancora pubblicato sul sito dell'Istituto) informa che il Messaggio Hermes n. 3629 del 27 marzo 2014 deve intendersi revocato nella parte attuativa della Circolare annullata e, nel frattempo, dovrà farsi riferimento al Messaggio Hermes n. 19405/2011, paragrafo n. 2 pagina 2 e alla pregressa Circolare DFP n. 10/2011, paragrafo n. 3, pagina 5.
Dunque, attualmente, l'assenza per l'espletamento di tali visite e/o esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi ex art 19, comma 2, CCNL comparto del personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 94-97. Questi dovranno:
|