Disciplina delle assenze per visite e terapie

La Redazione
21 Maggio 2015

A seguito delle sentenze del TAR Lazio nn. 5711 e 5714/2015 inerenti all'esatta imputazione delle assenze dei lavoratori alle dipendenze della P.A. per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il Messaggio INPS n. 3366/2015 ne ha dettato la disciplina transitoria.

Il TAR del Lazio - con sentenze 5711 e 5714 del 17/4/2015 - si è pronunciato in merito all'esatta l'imputazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei lavoratori alle dipendenze della P.A. ed ha annullato la Circolare DFP n. 2/2014 relativa all'applicazione dell'art. 55-septies, D.lgs. n. 165/2001, comma 5-ter, come novellato dalla L. 125/2013.

Il giudice ne ha, infatti, dichiarato l'illegittimità nella misura in cui impone ai dipendenti di giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento di tali visite avvalendosi "dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)" poiché l'applicazione della novella legislativa, anche mediante atti generali quali Circolari o Direttive, necessita di "una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento".

Di conseguenza l'INPS, con Messaggio n. 3366/2015 (non ancora pubblicato sul sito dell'Istituto) informa che il Messaggio Hermes n. 3629 del 27 marzo 2014 deve intendersi revocato nella parte attuativa della Circolare annullata e, nel frattempo, dovrà farsi riferimento al Messaggio Hermes n. 19405/2011, paragrafo n. 2 pagina 2 e alla pregressa Circolare DFP n. 10/2011, paragrafo n. 3, pagina 5.

Dunque, attualmente, l'assenza per l'espletamento di tali visite e/o esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi ex art 19, comma 2, CCNL comparto del personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 94-97. Questi dovranno:

  • produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato - che riporti anche l'orario della prestazione: l'attestazione deve contenere l'indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell'orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
  • comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l'esigenza di assentarsi al fine di consentire all'amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all'assenza de qua ed adottare le misure che il caso richiede.

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