Pluralità di datori di lavoro
22 Gennaio 2016
Tra imprese appartenenti allo stesso gruppo gli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e una di esse sono imputabili anche alle altre solo se vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del “frazionamento di un'unica attività” tra i vari soggetti del collegamento economico funzionale, e ciò venga accertato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti, quali: a) l'unicità della struttura organizzativa; b) la stretta connessione funzionale tra le imprese e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolare di distinte imprese.
|