Pluralità di datori di lavoro

La Redazione
22 Gennaio 2016

Tra imprese appartenenti allo stesso gruppo gli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e una di esse sono imputabili anche alle altre solo se vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del “frazionamento di un'unica attività” tra i vari soggetti del collegamento economico funzionale, e ciò venga accertato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti ...

Tra imprese appartenenti allo stesso gruppo gli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e una di esse sono imputabili anche alle altre solo se vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del “frazionamento di un'unica attività” tra i vari soggetti del collegamento economico funzionale, e ciò venga accertato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti, quali: a) l'unicità della struttura organizzativa; b) la stretta connessione funzionale tra le imprese e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolare di distinte imprese.


Vedi Appello l'Aquila 9 luglio 2015, n. 814


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