Congedo di maternità: tutela in caso di dimissioni

La Redazione
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29 Luglio 2015

Quali sono le tutele previste a favore della lavoratrice madre o del lavoratore padre in caso di richiesta di dimissioni presentata durante il periodo di gravidanza e nel corso dei primi tre anni di vita del bambino?

Quali sono le tutele previste a favore della lavoratrice madre o del lavoratore padre in caso di richiesta di dimissioni presentata durante il periodo di gravidanza e nel corso dei primi tre anni di vita del bambino?

La richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal Servizio ispettivo della Direzione territoriale del lavoro (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55). La convalida è condizione per la risoluzione del rapporto di lavoro.

La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono durante il periodo di divieto di licenziamento non sono tenuti al preavviso (D.Lgs. n. 151/2001, art. 55, modificato D.Lgs. n. 80/2015, art. 12, comma 1, lett. a).

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la possibilità per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l'osservanza del preavviso, si riferisce alle dimissioni presentate fino al compimento di un anno di età del bambino – periodo in cui sussiste, appunto, il divieto di licenziamento – e non copre tutto il periodo triennale previsto invece per la particolare procedura di convalida (Nota 7 novembre 2014, n. 28).

La lavoratrice che si dimette durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento ha diritto alle indennità previste dalla legge per l'ipotesi di licenziamento.

Le suddette indennità non sono però dovute quando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale (ad es. per gravosità delle mansioni o per maggior distanza della sede di lavoro dall'abitazione) (Cass. 19 agosto 2000, n. 10994).