RSPP e ASPP: individuazione dei percorsi formativi

La Redazione
22 Agosto 2016

Pubblicato sulla G.U. n. 193/2016 l'Accordo sancito il 7 luglio dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193/2016 l'Accordo sancito il 7 luglio dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ex art. 32, D.Lgs. n. 81/2008.

La citata disposizione del TU sicurezza, infatti, subordina lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché dell'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L'Accordo, che detta durata e contenuti minimi dei corsi – implementabili quindi dai soggetti formatori –, reca:

  • individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione;
  • individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
  • requisiti dei docenti;
  • organizzazione dei corsi;
  • metodologia di insegnamento e apprendimento;
  • articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo;
  • valutazione degli apprendimenti;
  • riconoscimento formazione pregressa rispetto alla nuova articolazione del Modulo B;
  • aggiornamento;
  • decorrenza aggiornamento;
  • attestazioni;
  • disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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