Legittimo l’accordo individuale che proroga il periodo di preavviso

La Redazione
23 Marzo 2015

La Cassazione, con sentenza n. 4991 depositata il 12 marzo 2015, ribadisce che, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.

“In materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro”.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 4991 depositata il 12 marzo 2015.

Il caso

Ricorreva in Cassazione il lavoratore che si era visto rigettare dalle Corti territoriali la domanda volta a sentir dichiarare l'invalidità dell'accordo individuale con il quale si era prorogato da 1 a 18 mesi il periodo di preavviso delle dimissioni, nonché, conseguentemente, volta ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla banca per la violazione del preavviso da parte del lavoratore.

Giurisprudenza consolidata

Premesso che il nucleo di inderogabilità dell'art. 2118 c.c. riguarda unicamente l'obbligatorietà del preavviso e non anche la sua durata, la quale può essere disciplinata dalla contrattazione collettiva o da quella individuale cui facciano rinvio le norme contrattuali collettive, la Suprema Corte afferma di aver da tempo risolto il problema, statuendo che il lavoratore può liberamente disporre della sua facoltà di recesso (v. Cass. n. 17010/2014).

A prescindere dal rinvio contenuto nella disciplina collettiva, sottolinea la Cassazione, è lecito pattuire mediante accordo individuale una maggior durata del periodo di preavviso poiché tale pattuizione può giovare sia al datore di lavoro, come nel caso in cui non è agevole la sostituzione del dipendente, che il lavoratore, avvantaggiato dal computo dell'intero periodo agli effetti dell'indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute (v. Cass. n. 3741/1981).

Conclusioni

A seguito di tale ricostruzione, la Corte conclude che, in relazione a finalità meritevoli di tutela, l'ordinamento rimette alle parti sociali o alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata legale o contrattuale del preavviso, rendendole arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata. Rigetta, quindi, il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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