Diritto alla promozione automatica: prova e condizioni
23 Maggio 2016
Cass. sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9303
Un ferroviere che aveva sostituito il proprio superiore senza averne acquisito il livello di inquadramento, chiedeva fosse accertato lo svolgimento di mansioni superiori ed il conseguente diritto alle differenze retributive e previdenziali.
La Corte d'Appello, riformando la sentenza di prime cure, rilevava che le assegnazioni non potevano essere cumulate ai fini dell'acquisizione del diritto alla promozione automatica se non previa prova dell'intento fraudolento della società, che il lavoratore non aveva fornito.
Accogliendo il ricorso del ferroviere e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la Suprema Corte pronuncia il seguente principio di diritto:
“Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessarie – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento.
La prova dei due elementi richiesti per la cumulabilità dei periodi frazionati di esercizio di mansioni superiori – la preordinazione delle assegnazioni e l'intento utilitaristico – ben può evincersi da circostanze di fatto ed in particolare, oltre alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni, la rispondenza delle stesse ad una esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore”.
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