Contestazioni degli abbediti e sospensione procedimento disciplinare

La Redazione
25 Giugno 2015

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi.

Contestazione dell'addebito

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati: ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.

Sospensione del procedimento disciplinare

E' illegittima la sospensione del procedimento disciplinare, disposta contestualmente alla contestazione e non all'esito dell'istruttoria, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 55-bis e 55-ter d.lgs. n. 165/2001: da un lato, si intende evitare, con riferimento alle infrazioni più gravi, che l'Amministrazione possa decidere la sospensione anche quando il fatto addebitato non sia di particolare complessità - se dunque all'esito dell'istruttoria essa non dispone di elementi sufficienti per irrogare la sanzione, la modesta complessità del fatto impedirà comunque la sospensione; dall'altro lato, si mira a scongiurare il rischio che la sospensione sia possibile anche quando, in presenza di un fatto complesso, il datore di lavoro pubblico sia comunque in possesso, all'esito dell'istruttoria, di elementi sufficienti ad irrogare la sanzione disciplinare e voglia tuttavia continuare a trincerarsi dietro la pendenza del procedimento penale, mantenendo l'incolpato in una condizione di attesa ingiustificata.

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