Indennità e patto di conglobamento, bisogna specificare le singoli voci retributive

24 Luglio 2014

La Cassazione, nella sentenza n. 16710 di ieri, ribadisce il principio di diritto per cui non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente. Serve infatti un'elencazione degli importi specifica per ogni singola voce.

Trasferta: natura indennitaria e retributiva al contempo?

La Corte d'Appello determinava l'importo dovuto da una SRL a un lavoratore a titolo di lavoro straordinario, con condanna della società al pagamento di una somma complessiva: in particolare si riteneva che l'indennità di trasferta, concordata in misure notevolmente superiore a quella prevista dal CCNL, avesse anche natura retributiva, comprendendo il compenso per il lavoro straordinario. Il giudizio passava quindi sotto la lente di ingrandimento della Cassazione, con il ricorso del lavoratore e il controricorso della parte datoriale.

Il ruolo discriminante del patto di conglobamento

La Suprema Corte specifica che in mancanza della prova di un patto di conglobamento, nell'ambito della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ad un determinato titolo, l'indennità di trasferta deve imputarsi a tale titolo corrispondente, senza che si possano ascrivere trattamenti superiori ai minimi contrattuali od altri istituti accessori. Facendo leva su alcune sentenza in materia – Cass. nn. 8097/2002; 10395/1998; 7696/1996) – il ricorso trova quindi fondamento: il patto di conglobamento in una determinata indennità di compensi dovuti al lavoratore per legge o per contratto può essere ammesso solo se dalla pattuizione medesima si evincano gli specifici titoli cui è riferibile il compenso. Solo in tal caso, di fatti, si rende superabile la presunzione che la somma sia dovuta quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria o dell'indennità, lasciando via libera al controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento dei diritti spettanti al lavoratore.

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