Piano di riparto

Alberto Crivelli
17 Dicembre 2019

La distribuzione costituisce la fase ultima del processo esecutivo di espropriazione, seguendo quindi la fase liquidativa.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

La distribuzione costituisce la fase ultima del processo esecutivo di espropriazione, seguendo quindi la fase liquidativa.

Nell'esecuzione mobiliare la distribuzione di preferenza è prevista in via amichevole, cioè d'accordo fra i creditori. Nell'esecuzione immobiliare essa è sempre di natura giudiziale, preceduta da una fase di deposito del relativo progetto in cancelleria.

Il giudice dovrà anzitutto verificare qui la corrispondenza del credito precisato al titolo e quindi la correttezza delle spese di precetto, che non hanno mai subito una verifica giudiziale prima.

In genere l'avvenuta distribuzione comporta la chiusura del processo esecutivo, ma ciò non accade in caso di accantonamento ai sensi dell'art.499 c.p.c., in relazione ai creditori intervenuti senza titolo i cui crediti non siano stati riconosciuti. Tuttavia successivamente non sono più ammessi interventi, neppure di carattere tardivo, perché il termine ultimo è quello di cui all'art.565 c.p.c. (per l'espropriazione mobiliare art.528 c.p.c.).

In questa fase la distinzione tra creditori con titolo e senza titolo si attenua, nel senso che mentre fino alla vendita i primi sono assoluti protagonisti perché unici che possono promuovere atti, e la loro rinuncia comporta estinzione del processo esecutivo indipendentemente dalla presenza di intervenuti senza titolo, dopo di ciò la rinuncia deve essere effettuata anche dai non titolati, perché dopo la fase liquidativa permane solo il diritto a partecipare alla distribuzione, come ben si ricava dall'art. 629, comma 2, c.p.c., e il processo esecutivo dunque proseguirebbe anche senza i creditori titolati.

Il progetto contenente la graduazione va depositato entro 30 giorni dal saldo prezzo e almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Udienza quest'ultima che per ragioni di praticità viene fissata alla data dell'aggiudicazione, alla quale viene anche formulato ai creditori l'invito a depositare le proprie precisazioni dei crediti, evitandosi le comunicazioni.

Il progetto si divide in due parti a) progetto di graduazione (con indicazione della causa di prelazione e del tempo dell'intervento) e b) progetto di distribuzione (con indicazione delle somme spettanti ai singoli creditori, nonché di quelle accantonate, e di quelle spettanti a terzi soggetti, massime i debitori e anche i coniugi in regime di comunione dei beni in caso di alienazione di beni rientranti nella comunione stessa).

La massa attiva

Prodromica al progetto è la formazione della massa attiva.

Le componenti della massa attiva (per i quali deve farsi riferimento all'art. 509 c.p.c.) sono:

a) Ricavato della vendita

b) Frutti (interessi e canoni)

c) Somme versate in conversione non adempiuta (art. 495 c.p.c., che spettano peraltro a tutti i creditori intervenuti fino alla fase di conversione stessa, senza distinzione di prelazioni (Crivelli); con la precisazione che a seguito della novella all'art. 495 c.p.c. ad opera della l. n. 132/2015, è prevista una vera e propria distribuzione periodica delle somme in conversione in via definitiva ogni sei mesi, la quale opera a favore dei creditori come dimostra il richiamo all'art. 510 c.p.c. ivi contenuto, per cui le somme così distribuite, in caso di successiva inadempienza, non verranno più a far parte del compendio pignorato)

d) Conguaglio dell'assegnazione del bene a un creditore

e) Ricavato della vendita del bene comune ottenuto in sede divisionale, o relativi conguagli;

f) cauzione confiscata all'aggiudicatario inadempiente ai sensi dell'art. 587 c.p.c., il relativo decreto ha efficacia esclusivamente esecutiva e natura sanzionatoria, per cui si spiega la sua adozione inaudita altera parte. Tale decreto è dunque di natura ben differente da quello adottato ex art. 177 disp. att. c.p.c., che ha invece efficacia costitutiva e natura risarcitoria (per cui occorre la valutazione di addebitabilità in capo all'aggiudicatario, facendosi capo alle circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 1460 c.c., cfr. Cass. civ., n. 8631/99). Inoltre mentre l'importo della cauzione viene distribuito, quello oggetto di condanna ex art. 177 disp att. c.p.c. va fatto valere in apposito processo esecutivo; mancando il decreto si deve agire in via ordinaria;

g) credito, derivante dalla differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 587 c.p.c. e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (aumentato dell'acquisita cauzione), in favore di quanti in sede distributiva, si vedano attribuito lo stesso (art. 177 disp. att., c.p.c.). Cioè i creditori di grado più elevato risultati totalmente o parzialmente insoddisfatti con le somme di cui alle voci a)-f)

In caso di estinzione del processo esecutivo o dell'esubero della cauzione rispetto al soddisfacimento dei creditori, la stessa non andrà restituita all'aggiudicatario perché ormai la somma gli è stata confiscata (contra Travi) e inoltre l'art. 632c.p.c. stabilisce che in caso di estinzione il ricavato va al debitore, e l'art. 509c.p.c. annovera la cauzione nell'attivo. Nulla impedisce che le parti si accordino nel senso che invece la cauzione vada al creditore.

Quanto al credito ex art. 177 disp att c.p.c. esso rappresenta come detto un risarcimento attribuito dalla legge in favore dei creditori; siccome il relativo decreto viene emesso in sede distributiva: in caso di estinzione non ci sarà quindi nessun legittimato; peraltro c'è chi sostiene che una volta soddisfatti i creditori col ricavato, la legittimazione spetterebbe al debitore che avrebbe avuto, in caso di adempimento, diritto al sopravanzo (Farina). Io ritengo che in questo caso ci sia un profilo risarcitorio da far valere in un giudizio ordinario, mentre l'art. 177 disp. att. c.p.c. è chiaro in punto di esclusiva legittimazione dei creditori quali beneficiari del decreto. In ogni caso il presupposto del decreto è l'avvenuta aggiudicazione del bene. Se nessuno lo compra ci sarà solo una tutela ordinaria per i creditori.

Tutte queste problematiche non riguardano invece il caso di inadempienza rispetto all'ordinanza di assegnazione, perché anzitutto la sanzione conseguente all'irrevocabilità dell'offerta è rappresentata essenzialmente dall'acquisizione della cauzione in caso di mancato pagamento del prezzo offerto nel termine e dalla soggezione dell'inadempiente al decreto di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c. Orbene intanto all'istanza di assegnazione non si accompagna il versamento di una cauzione, neppure in caso di assegnazione mista o assegnazione vendita (in cui v'è da versare un conguaglio per soddisfare i creditori anteriori e/o per la differenza col credito dell'assegnatario). In questo stato di cose, se l'assegnatario non versa il conguaglio nel termine di cui s'è appena detto, non resterà che riporre il bene in vendita senza che al creditore si possa applicare alcuna sanzione effettiva. La natura non irrevocabile dell'istanza di assegnazione comporta poil'inapplicabilitàanche del disposto di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c., che prevede come noto la costituzione di un diritto di credito, portato in un decreto che costituisce titolo esecutivo per i creditori nei confronti dell'aggiudicatario decaduto. Inapplicabilità del resto confermata anche da argomenti di natura letterale, laddove la norma attuativa fa espresso riferimento appunto all'”aggiudicatario” inadempiente.

Certo il creditore, non pagando il conguaglio entro il termine stabilito dal giudice, decadedall'assegnazione, tenendo conto che la natura del termine stesso è identica a quella dell'analogo termine previsto dall'art. 587 c.p.c. (Cass. civ., 12 gennaio 2010, n. 262).

La massa passiva

Sempre ai fini del progetto di distribuzione, va poi formata la massa passiva.

Col termine massa passiva si intende l'insieme di crediti e spese che gravano sul ricavato. Va in proposito fatta la premessa per cui nel processo esecutivo non esiste una vera prededuzione, ma a rigore solo spese anticipate dal creditore ed a lui dovute con credito assistito da privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. In realtà poi si preferisce prelevare direttamente dal ricavato (per quanto non coperto dall'anticipazione che normalmente i creditori versano dopo l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.) le somme necessarie a soddisfare le spese di custodia, stima, l'onorario del delegato, le imposte per le cancellazioni, le spese di pubblicità. Non possono ricomprendersi le spese condominiali maturate nel periodo della procedura, che gravano invece sul debitore (il condominio dovrà quindi per esse intervenire ex art. 499 c.p.c.; diverso il caso delle spese di riparazione che evitano il perimento del bene; se anticipate dal condominio vanno in privilegio giustizia, ma a favore del creditore che le abbia anticipate. Si tratta però solo delle spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità, e quindi intese ad evitare la chiusura anticipata del processo, Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12877).

Vanno poi riconosciute, sempre con il privilegio “spese di giustizia” di cui ai citati artt. 2770-2775 c.c., le spese affrontate dai creditori per conservare la garanzia patrimoniale (quindi per sequestri conservativi, azione surrogatoria, azione per la separazione dei beni del defunto, e pignoramento; non quelle per precetto o titolo; non quindi quelle per l'azione revocatoria, che giova solo a chi la promuove, e non quelle per il sequestro giudiziario, non strumentale al p.e.) e per procedere in sede esecutiva, tranne però il secondo pignoramento, a meno che poi il primo sia caducato; e tranne le spese superflue (es. pignoramento dell'usufrutto dopo il relativo consolidamento nella nuda proprietà già pignorata).

Circa i giudizi di opposizione: a) sono prededucibili quelle della fase cautelare; b) anche quelle della fase di merito se inerenti la proprietà del bene staggito o la sua pignorabilità, in caso di rigetto dell'opposizione stessa; ritengo peraltro siano privilegiate allo stesso modo anche le spese negli altri casi visto che servono a mantenere il processo esecutivo che altrimenti si estinguerebbe, almeno quando non vi sia un altro intervenuto titolato.

Quanto ai giudizi di divisione, direi che le relative spese gravano sulla massa in sede di progetto divisionale, non nel progetto di distribuzione.

Con riferimento al privilegio ipotecario, le disposizioni prevedono l'equiparazione del credito per interessi a quello per capitale in ordine al privilegio riconosciuto.

Peraltro si pongono alcune questioni in ordine alla durata del privilegio, alla relativa formalità ed alla natura degli interessi.

Intanto il privilegio riguarda anche le spese per la costituzione dell'ipoteca.

Relativamente agli interessi, il privilegio si applica solo agli interessi convenzionali delle due annate precedenti il pignoramento ed a quella in corso, il tutto al saggio convenzionale ove indicato nella nota di trascrizione. Mancando tale indicazione e comunque a partire dalla scadenza dell'anno in corso gli interessi saranno dovuti solo nella misura legale fino alla vendita del bene su cui si esercita il privilegio (oppure, ma la questione non ha interesse per gli istituti di credito, fino al primo riparto anche parziale in caso di privilegio generale).

Nulla va riconosciuto, neppure in via chirografaria, alla differenza tra interessi legali e interessi convenzionali fino alla vendita.

Quanto al concetto di annata in corso si fa riferimento ai dodici mesi e non all'anno solare.

Sorge poi il problema degli interessi di mora, nel senso che un primo orientamento, tenuto conto dell'indistinzione della norma in argomento, ritiene che anche gli interessi di mora siano soggetti alle regole sopra citate e ad essi si estenda quindi il privilegio.

Un orientamento più rigoroso peraltro esclude gli interessi di mora dal novero del privilegio, e li declassa quindi senz'altro al chirografo, fondandosi sulla considerazione per cui l'art. 2855 c.c. fa esplicito riferimento alla collocazione di un capitale che produce interessi, dal che discende che tali interessi non possono che essere quelli corrispettivi, dovuti alla naturale produttività del denaro, quindi alla sua remunerazione (Cass. civ., n. 17044/14) e non a quelli moratori che adempiono ad una funzione risarcitoria, per i quali quindi non v'è spazio pel richiamo neppure in via d'analogia.

Va prestata attenzione al fatto che, in caso di risoluzione del mutuo anteriormente al pignoramento o di titolo giudiziale, tutti gli interessi si convertono in interessi moratori, e quindi per essi non vi sarebbe privilegio, fermo restando quello sugli interessi legali come sopra disciplinati dall'art. 2855 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 6403/15).

Tali principi si applicano anche al caso di mutuo fondiario.

Vengono poi soddisfatti i creditori privilegiati di grado ulteriore e infine i chirografari. Tra essi quelli tardivi (cui sono equiparati i tempestivi inerti ex art. 499, 4° comma, c.p.c., che cioè non hanno esteso il pignoramento) vengono soddisfatti solo se sopravanza qualcosa dopo soddisfatti i tempestivi, e ciò in virtù di un privilegio processuale riconosciuto ai primi.

Dopo tutti questi viene il debitore per l'eventuale residuo spettantegli.

Il creditore fondiario e le interferenze fra le procedure concorsuali ed esecutive individuali

In base all'art. 41 TUB il creditore fondiario ha diritto all'assegnazione diretta delle somme al di fuori del progetto di distribuzione, addirittura da parte dell'aggiudicatario. Inoltre, in caso di pendenza del fallimento del debitore, lo stesso creditore ha diritto di iniziare o proseguire ugualmente l'esecuzione individuale, e di ottenere in tal sede l'assegnazione provvisoria del ricavato fino all'ammontare del relativo credito, fermo restando che spetterà al giudice delegato la verifica del relativo credito dalla quale dipende l'assegnazione definitiva (Cass. civ., n.23572/04).

Si tratta di un'ipotesi di privilegio processuale (nel qual genere entra ad esempio anche quello del creditore tempestivo chirografario rispetto al creditore chirografario tardivo, o quello del creditore tempestivo rispetto a quello intervenuto successivamente all'emissione dell'ordinanza di conversione ex art. 495 c.p.c.). Tuttavia tale privilegio non deroga alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, ed al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dalla l. fall., art. 52, non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare. In particolare è quella fallimentare la sede competente all'ammissione del credito ed alla definizione dello stesso alla luce delle spese che dovranno essere pro quota poste a carico del fondiario per l'amministrazione e gestione del bene, donde la differenza fra il credito assegnato in via provvisoria dal g.e. e quello verificato dal g.d. verrà richiesta al fondiario in sede di riparto finale.

Tale sistema era stato fino un recente passato interpretato nel senso che il g.e. – se l'ammissione al passivo non era ancora avvenuta – doveva prima accertare che il creditore che pretende il privilegio sia effettivamente fondiario; in caso positivo assegnava il ricavato fino all'importo del credito in via provvisoria al fondiario, in riconoscimento del privilegio processuale allo stesso spettante. Procedeva quindi a liquidare gli ausiliari, ma riservava il potere di pagare gli stessi al g.d., perché i pagamenti vanno di necessità effettuati in sede fallimentare. Ovviamente se il g.d. non avesse successivamente ritenuto la natura fondiaria del credito, il fallimento avrebbe avuto titolo alla restituzione delle somme.

Una recente pronuncia della Suprema Corte ha modificato tale interpretazione.

In evidenza

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva.

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiarioemessi in sede fallimentare, sicchè il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione (Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23842).

Essa, tenendo fermo il principio di cui all'art. 52 l.fall. secondo cui in caso di fallimento del debitore l'unico soggetto che possa accertare i crediti, e con esso il relativo privilegio, è il g.d. (Cass. civ., n. 12683/11), ha ritenuto che in nessun caso il creditore che si asserisce fondiario possa pretendere l'assegnazione provvisoria del ricavato finché il relativo credito non sia stato non solo insinuato, ma anche ammesso allo stato passivo.

Una volta ammesso, il g.e. non potrà però far altro che effettuare l'assegnazione provvisoria, ma il curatore avrà pur sempre diritto non solo a vedersi assegnato l'eventuale supero rispetto al credito fondiario, ma altresì le spese che siano riferibili a quel bene affrontate dalla procedura fallimentare (non va dimenticato che il bene oggetto di privilegio fondiario, ancorché venduto in sede esecutiva in virtù del privilegio processuale, fa pur sempre parte dell'attivo fallimentare). Si tratta in particolare non solo di spese specifiche, che devono essere state autorizzate dal g.d., come imposte (imu, tasi), spese condominiali ecc., ma anche – ai sensi dell'art. 111-ter, comma 3, l.fall., anche della quota di quelle generali imputabili a ciascun bene, secondo un criterio di proporzionalità. Fin qui, in base al precedente orientamento, tali somme venivano senz'altro calcolate in sede di riparto finale e quindi richieste al fondiario da parte del curatore, eventualmente – in caso di resistenza – anche in via giudiziaria ordinaria. In altri casi, per semplificare, si operava in sede di processo esecutivo una decurtazione del ricavato, generalmente pari al 20 %, che veniva attribuita direttamente al fallimento (ma in genere con il consenso del creditore fondiario), salvo eventuale conguaglio finale. Con il nuovo orientamento invece anche tali somme possono essere soddisfatte integralmente in sede di progetto di distribuzione. Molti tribunali quindi procedono ad esempio alla liquidazione del curatore limitatamente all'attività riferibile al bene in oggetto (mettendo nell'attivo solo il ricavato e nel passivo solo il credito fondiario), ma altri tribunali (v. es. circolare del Tribunale di Alessandria), hanno optato per la redazione di un vero e proprio progetto di riparto parziale il cui esito viene poi portato dal curatore in sede esecutiva affinché le somme vengano appunto corrisposte al fallimento.

La rilevanza del fondiario in sede distributiva non è però limitata alle interferenze con il fallimento.

Anche in caso che questo non ci sia vi sono rilevanti aspetti, primo fra tutto il già segnalato diritto del fondiario ad essere soddisfatto al di fuori del progetto di distribuzione. Il creditore fondiario ha poi diritto a percepire direttamente dal custode le rendite del bene, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi.

Non è necessaria né un'istanza né l'approvazione del rendiconto.

Poi nell'ordinanza di delega si stabiliscono le modalità con cui l'aggiudicatario verserà il ricavato al fondiario fuori dal progetto. In genere tramite il versamento dell'80 %, mentre il 20 % viene versato alla procedura.

Tutte queste somme sono peraltro percepite sempre a titolo provvisorio, salvo restituzione del supero (es. per spese maggiori o per prededuzione). Peraltro il privilegio è limitato al credito fondiario, non all'intero ricavato e neanche all'intero credito (se in parte chirografario).

Tutto questo non esenta il creditore fondiario dal precisare il credito nell'ambito del progetto di distribuzione, alla luce del quale eventualmente dovrà restituire parte di quanto percepito, e in cui verrà decontata comunque tale somma.

Altra particolarità sta nel diritto dell'aggiudicatario, entro 15 gg dall'aggiudicazione, di subentrare nel contratto di mutuo, purché paghi entro tal termine le rate scadute, gli interessi e le spese. Se non lo farà avrà ancora tempo all'ordinario saldo prezzo nel termine indicato nell'ordinanza di vendita (solitamente 120 giorni).

Affinché però si producano tutti tali effetti il giudice deve riconoscere la natura fondiaria del credito, anche ai sensi del limite di cui all'art. 39 della legge bancaria e il grado poziore dell'ipoteca.

Gli accantonamenti

L'istituto riguarda essenzialmente ed espressamente solo il creditore intervenuto tardivo non riconosciuto, che dimostri di aver presentato domanda per ottenere il titolo entro trenta giorni dall'udienza per il riconoscimento. Si ritiene poi ammissibile la richiesta di accantonamento da parte dei creditori senza titolo intervenuti tardivamente, i quali dovranno dimostrare di aver intentato l'azione entro trenta giorni dal deposito dell'intervento, ma non saranno soggetti al procedimento di riconoscimento perché appunto tardivi.

L'istanza di accantonamento può essere presentata in qualsiasi momento, anche all'udienza di distribuzione.

All'accantonamento avrebbero diritto anche il creditore pignorante o quello intervenuto il cui titolo sia stato oggetto di sospensione dell'efficacia esecutiva successivamente al pignoramento. In particolare potrebbe essere questa la soluzione per il creditore oggetto d'opposizione ma rispetto al quale sussistono altri creditori muniti di titolo, per cui non si può procedere alla sospensione ex art. 624 c.p.c. Ma ciò solo se si ritiene che sia proprio quella distributiva la sede in cui la relativa opposizione venga in effettivo rilievo (salvo egli abbia precedentemente posto in essere atti d'impulso).

L'accantonamento per legge dura tre anni, decorrenti dal deposito del provvedimento che approva il progetto all'esito della comparizione delle parti. Si ritiene, per dare una lettura costituzionalmente orientata, che lo stesso termine sia rimettibile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Tale termine è comunque soggetto alla sospensione feriale.

Decorso il termine, su istanza o d'ufficio il giudice fissa udienza per la distribuzione. Se il titolo ottenuto dal creditore è per un importo differente, occorre un nuovo progetto di distribuzione, ma non un nuovo piano di graduazione, per cui si potrà anche fare a meno del previo deposito in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La subcollocazione

Prevista dall'art. 511 c.p.c., la subcollocazione consiste nel diritto di collocazione del creditor creditoris, in luogo di quest'ultimo, nel ricavato (Cass. civ., n. 2608/87). Essa dunque non va qualificata come una forma d'intervento, perché non è diretta nei confronti del debitore, e il richiamo all'art. 499 c.p.c. è limitato agli aspetti formali. È quindi svincolata dai presupposti per l'azione esecutiva e tipica della sola fase distributiva essendo strumentale alla distrazione in favore del ricorrente di tutta o parte della somma dovuta al creditore. È pur sempre uno strumento esecutivo, in quanto per il suo tramite il sostituto soddisfa forzatamente il proprio credito nei confronti del sostituito, e vede come soggetto passivo non appunto il debitore ma l'originario creditore (Cass. civ., n. 6019/17)

Così stando le cose la relativa istanza può essere formulata anche da un creditore non titolato, che semplicemente si affermi tale (Cass. civ., n. 8001/2015). Ma se il credito non è certo, liquido ed esigibile, requisiti quindi non necessari ai fini dell'ammissibilità della domanda, il g.e. non gli può consegnare la somma in luogo del creditore, cioè essi rilevano ai fini dell'utile collocazione. Tali requisiti vanno dimostrati documentalmente. Se così non sarà, il giudice procederà normalmente all'attribuzione all'originario creditore.

Difficile poi sostenere che il subcollocato possa pretendere di porre nel nulla l'eventuale rinuncia del creditore, ovvero la sua istanza di assegnazione.

La direttiva secondo cui le controversie tra subcollocato e creditore non possono ritardare la distribuzione in favore degli altri, significa che se tra i due può insorgere controversia ex art. 512 c.p.c., il g..e potrebbe anche adottare un provvedimento sospensivo ai sensi del 2° comma della norma citata, ma solo parziale relativamente alla quota spettante al creditore

La distribuzione parziale

Una delle novità introdotte dalla l. 30 giugno 2016 n. 119 riguarda, (ma solo per l'espropriazione immobiliare essendo riferita all'art. 596 c.p.c.) la possibilità di eseguire piani parziali di riparto, analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza degli artt. 110 e 113 l.fall. Mancando una disciplina del diritto intertemporale, si applicherà il generale principio tempus regit actum.

La norma consente di smobilizzare risorse finanziarie permettendone la distribuzione tra i creditori in corso di procedura quando, ad esempio, si è proceduto alla vendita di solo alcuni lotti, essendo invece in corso la liquidazione di altri; e questo a sicuro vantaggio soprattutto dei creditori che abbiano anticipato i costi di spese prededucibili.

La previsione della possibilità di eseguire riparti parziali, per come è prevista dall'art. 596c.p.c., è esclusa nelle ipotesi in cui vi sia un solo creditore (cui si riferisce l'art. 510, comma 1, c.p.c.).

Oggetto di riparto parziale è il novanta per cento delle “somme da ripartire”.

La locuzione sembrerebbe richiamare gli importi da distribuirsi tra i creditori, e dunque la percentuale andrebbe calcolata al netto del compenso spettante al custode ed al professionista delegato alla vendita, nonché del 50% del compenso dovuto all'esperto nominato per la stima, poiché gli stessi non sono oggetto di “ripartizione” tra i creditori, mentre le argomentazioni in senso contrario basate sul fatto che viene individuata una percentuale massima e manca una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 113 l.fall., che individui le somme che devono comunque essere accantonate per, non paiono decisive.

È da ritenere poi che l'accantonamento disposto in ogni piano di riparto debba considerarsi sottratto alle distribuzioni effettuate in sede di ulteriori riparti parziali, permanendo l'esigenza cautelare sottesa fino alla distribuzione finale.

Il piano di riparto parziale deve essere depositato in cancelleria “non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo”.

L'uso dell'indicativo presente “provvede”, lascia intendere che questi siano obbligatori, e che dunque ad essi debba procedersi all'esito di ogni singola vendita. Tuttavia è da ritenere che sia consentito al Giudice di non eseguire riparti parziali per esigenze di economia processuale, laddove ad esempio la somma ripartibile sia di non apprezzabile entità, come in sede fallimentare (Miele).

I riparti parziali andranno eseguiti non già distribuendo le some proporzionalmente, bensì rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione; ciò al fine di evitare che detto ordine risulti alterato ove, eseguito un riparto parziale, non vi saranno più importi distribuibili.

La distribuzione condizionata

Gli ultimi due periodi del 2° comma dell'art. 596 c.p.c., come introdotti sempre dalla l. 30 giugno 2016 n. 119, prevedono la distribuzione anche in favore dei creditori che hanno diritto all'accantonamento (non titolati contestati che stanno agendo per munirsi di titolo esecutivo) ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512c.p.c., e infine a quelli che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento.

La distribuzione nei confronti di tali soggetti è condizionata al rilascio di idonea fideiussione per i cui requisiti si rimanda alle minuziose disposizioni del testo.

Quanto all'interpretazione della disposizione, mentre appare evidente che l'assegnazione condizionata si applicherà nelle ipotesi in cui il g.e., in sede di risoluzione delle controversie distributive, ritenga di adottare un provvedimento di sospensione, poiché altrimenti non vi sarebbe alcuno spazio applicativo, crea difficoltà la previsione di distribuzione in favore dei creditori che avrebbero diritto alla distribuzione ove non risultassero fondate le pretese di quelli contestati (sebbene, sia detto per inciso, dal punto di vista pratico in questi tre anni la distribuzione condizionata abbia in generale avuto rarissime occasioni di applicazioni a mia notizia).

Può ritenersi in proposito che, in caso di accantonamento, la portata della previsione sia nel senso che, eseguito il riparto, se alcuni creditori risultano in tutto o in parte insoddisfatti, essi potranno beneficiare dell'assegnazione condizionata, previa istanza da formularsi all'udienza di discussione del progetto, perché dopo ormai il progetto sarà approvato. E in tal caso, chiedendo entrambi – gli aventi diritto all'accantonamento e quelli ulteriori che rimarrebbero insoddisfatti in caso di prevalenza dei primi – la distribuzione condizionata, il giudice non potrà che regolarsi secondo le regole generali. Trattandosi quindi di creditori formalmente pari ordinati (entrambi chirografari o aventi il medesimo privilegio) distribuirà in proporzione; altrimenti distribuirà in favore di chi vanti il diritto di prelazione di grado anteriore.

Se poi vi fosse il concorso di creditori oggetto di controversia distributiva ci si regolerà similmente, anche se ad essere contestato fosse il privilegio.

Stabilità dell'ordinanza

Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione è costituito da un'ordinanza, ovviamente se adottato dal g.e. e non dal professionista. In ogni caso si pongono questioni in ordine alla stabilità di tale provvedimento.

Dal punto di vista formale, non esistono posizioni univoche in ordine al momento in cui tale provvedimento diventi irrevocabile, poiché non vi è accordo in ordine al momento in cui esso deve ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 487 c.p.c.

Da parte di alcuni si sostiene che l'esecuzione si avrebbe solo con l'emissione dei mandati di pagamento (Bonsignori), o addirittura con la loro riscossione (Scardaccione). Anche la giurisprudenza sostiene che l'esecuzione non può che essere identificata col momento in cui siano esaurite tutte le attività relative all'adempimento degli obblighi imposti dal giudice con l'ordinanza (Cass. civ., n. 4078/98 in FI, 1998, I, 2897).

In evidenza

L'ordinanza di distribuzione definisce, appunto, l'espropriazione ma non il processo, la cui fase finale è volta a dare attuazione all'ordinanza stessa e continua sino all'esaurimento di tutte le attività relative all'adempimento degli obblighi imposti dal giudice (Cass. civ., 2 aprile 1998, n. 4078).

A mio parere, sebbene senz'altro il momento della riscossione ha un suo rilievo consistente nell'effetto liberatorio (totale o parziale) per il debitore, deve valorizzarsi la valenza di atto conclusivo del processo che assume l'ordinanza distributiva, con conseguente effetto di spoliazione del g.e. circa i suoi poteri (a quel punto il giudice functus est munere suo), incluso quello di modificare o revocare il provvedimento conclusivo, ferma restando la facoltà della parte di opporsi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Va peraltro osservato che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene di superare questa osservazione richiamando la distinzione fra definizione dell'espropriazione, che appunto sarebbe propria dell'ordinanza in parola, e definizione del processo, che invece conseguirebbe solo all'espletamento delle attività successive di adempimento.

Pacifico invece che sia immodificabile l'approvazione del progetto frutto dell'accordo delle parti (cd. Riparto amichevole), salvo l'intervento, prima delle riscossioni, di un negozio modificativo (Bonsignori), nonché l'efficacia autoesecutiva del provvedimento di assegnazione del credito pignorato, con conseguente sua immediata irrevocabilità (Cass. civ., n. 3958/2007).

Dal punto di vista sostanziale invece, la regola generale è costituita da un lato dal fatto che avverso l'ordinanza come avverso tutti i provvedimenti esecutivi è possibile esperire il rimedio dell'opposizione agli atti, e d'altronde avverso l'ammissione dei crediti si può esperire sia in generale l'opposizione all'esecuzione sia, in sede distributiva (e con particolare riferimento ai crediti di cui sono titolari gli intervenuti) la contestazione di cui all'art. 512 c.p.c. La sussistenza dei rimedi offerti dal processo esecutivo dovrebbe così determinare - ove gli stessi non fossero compulsati - un effetto preclusivo in capo all'ordinanza. Dall'altro lato deve rimarcarsi l'assenza di qualsiasi potere di accertamento in capo al g.e. (a parte appunto l'ipotesi della controversia distributiva di cui all'art. 512 c.p.c.).

Da tanto deriva che mentre la preclusione in parola opera in maniera decisa ove la ragione creditoria sia fondata su un titolo giudiziale definitivo, ovvero se a fronte ad esempio di un titolo extra-giudiziale il debitore abbia omesso di avvalersi degli strumenti oppositivi offerti dal processo esecutivo, negli altri casi (in cui l'opposizione sia stata proposta, o il titolo giudiziale sia solo provvisorio e sia in corso il giudizio di opposizione o d'impugnazione, si pensi al caso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma opposto), si potrà affermare solo la natura puramente erogatoria dell'ordinanza, che non può quindi essere messa in discussione all'interno del processo esecutivo, ma non esclude il diritto del debitore a ripetere le somme al di fuori del processo stesso (Cass. civ., n. 790/1991, in FI, 1992, I, 1884). A tali ipotesi da ultimo delineate, si aggiunge senz'altro quella di cui all'art. 499, comma 6, c.p.c., relativa al creditore intervenuto senza titolo il cui credito non venga contestato dal debitore, per l'espresso riferimento della norma alla rilevanza solo endoesecutiva della non contestazione.

La delega

Ci si domanda se anche la fase distributiva possa essere oggetto di delega da parte del giudice al professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Orbene in base all'art. 591-bisc.p.c., l'unico compito delegabile relativamente alla nostra fase sarebbe quello di procedere alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice, al quale invece è riservato sia il compito di apportarvi eventuali variazioni, sia quelli previsti dall'art. 596 c.p.c., come recita appunto il n. 12 del 3° comma della disposizione.

Più ambigua appare la disposizione di cui all'art. 596 c.p.c., laddove la stessa stabilisce che il progetto viene depositato alternativamente dal g.e. o dal professionista.

Tale disposizione però non può derogare a quanto indicato dall'art. 591-bisc.p.c., avendo il medesimo campo di applicazione, e quindi deve dedursene che la sua imperfetta formulazione sul punto (derivante dall'interpolazione sull'originale disposizione del riferimento al professionista) non modifichi quanto sopra osservato in ordine ai poteri di modifica e di deposito definitivo.

Ancora più complesso però risulta conciliare il testo dell'art. 591-bis, comma 3, c.p.c., con l'art. 598 stesso codice, il quale dispone che, ove il progetto venga approvato, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote.

Parrebbe cioè che qui si presupponga ben di più che la delega alla formazione del progetto e fors'anche al deposito, ma che addirittura il delegato possa celebrare l'udienza, approvare il progetto stesso ed emettere i mandati di pagamento.

Ciò del resto corrisponde alla prassi di vari tribunali, avallata dalla circolare emessa dal CSM in tema di “buone prassi” nel processo esecutivo. Premesso che tale ultimo atto non costituisce ovviamente un vincolo interpretativo per il giudice, e chiarito che i professionisti non possono all'evidenza celebrare udienze (salvo – ma per espressa previsione – quella di vendita) per cui il passaggio di approvazione avverrà davanti alle parti ma non in tale sede, le attività indicate dall'art. 598 c.p.c. deve ritenersi siano oggetto di una delega facoltativa, cioè non soggetta al principio ormai espresso dall'art. 591 bisc.p.c., in base al quale di norma le attività ivi indicate vengono delegate senz'altro ove non ricorra l'ipotesi eccezionale di cui al 2° comma della norma stessa.

In effetti la delega per il deposito, l'approvazione e l'eventuale emissione dei mandati non trova fonte nell'art. 591-bis,comma 3, n. 12, c.p.c., ma appunto nell'art. 598 c.p.c.

Le controversie distributive: rinvio

Per le problematiche relative alle controversie distributive, attesa la vastità dell'argomento, rinvio A. Crivelli, Le controversie distributive, su www.ilProcessoCivile.it.

Riferimenti
  • Arieta, De Santis, L'esecuzione forzata, in Trattato Montesano, III, Padova, 2007;
  • Barreca, Le nuove norme sulle controversie distributive, RTDPC, 2008, 270;
  • Bonsignori, Distribuzione del ricavato, EG, IX, 1989;
  • Bove, La distribuzione in Balena, Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006;
  • Capponi, L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata, in CorG, 2006, 1760;
  • Cirulli, La distribuzione del ricavato, artt. 509-512, in Codice Commentato delle Esecuzioni civili, Torino, 2016;
  • Corrado, La contestazione dei crediti riconosciuti e non riconosciuti ex art. 499, commi 5° e 6°, c.p.c., in REF, 2008, 469;
  • Crivelli, La distribuzione, in Crivelli (a cura di), Esecuzione forzata e processo esecutivo, I, 2012;
  • id., Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento, REF, 2018, 308 ss.;
  • Farina, l'Aggiudicazione;
  • Miele, sub Art. 113 l.f., in Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2011;
  • Merlin, Le controversie distributive, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, II, Milano, 2006;
  • Monteleone, sub art. 512 c.p.c., in AA.VV. La riforma del processo civile, a cura di Cipriani, Monteleone, Padova, 2007;
  • Perago, La distribuzione del ricavato, in AA.VV. L'esecuzione forzata riformata, a cura di Miccolis, Perago, Torino 2009;
  • Romano, Espropriazione forzata e contestazione del credito, Napoli, 2008;
  • Scardaccione, Osservazioni sulla revoca dell'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, RDPr, 1955;
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2016, cap. IX;
  • Tota, sub art. 512 c.p.c., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di Briguglio, Capponi, II, Padova, 2007;
  • Travi, Espropriazione Immobiliare;
  • Vincre, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato, Padova, 2010.

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