Sospensione e retribuzione

25 Settembre 2017

Se per ragioni non dipendenti dal datore, viene meno uno dei requisiti per lo svolgimento della prestazione e il lavoratore viene sospeso, la retribuzione è comunque dovuta?

Se per ragioni non dipendenti dal datore, viene meno uno dei requisiti per lo svolgimento della prestazione e il lavoratore viene sospeso, la retribuzione è comunque dovuta?


Risulta innanzitutto essenziale distinguere le ipotesi riconducibili ai casi per i quali il legislatore dispone espressamente l'obbligo di corresponsione della retribuzione a fronte di una sospensione della prestazione, quale ad esempio durante le assenze per malattia ex art. 2110 c.c., dai casi non regolati in tali termini. In queste ultime situazioni, posto che sia sopravvenuta l'impossibilità allo svolgimento delle mansioni per causa non imputabile al datore, non sussiste l'obbligo di corrispondere comunque la retribuzione nel periodo della sospensione. Ciò in quanto viene ad applicarsi l'art. 1460 c.c., disposizione normativa espressione del principio inadimplendi non est adimplendum, ossia in ragione della natura sinallagmatica del contratto di lavoro, la remunerazione costituisce la prestazione dovuta dalla parte datoriale rispetto all'effettivo esercizio delle mansioni del dipendente. In merito: Corte di Cassazione sentenza n. 16388/2017

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