Mancato superamento della prova: tutele crescenti e reintegra

La Redazione
25 Novembre 2016

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 settembre 2016, dispone la reintegra ed il pagamento di un'indennità risarcitoria in favore del lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tutele crescenti, licenziato per mancato superamento del patto di prova nullo.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 settembre 2016, dispone la reintegra ed il pagamento di un'indennità risarcitoria in favore del lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tutele crescenti, licenziato per mancato superamento del patto di prova nullo.

Al lavoratore, infatti, veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro asseritamente in periodo di prova: un recesso ad nutum ex 2096 c.c. sul presupposto, implicito in ricorso ma non prodotto in causa, della sottoscrizione in data 24 ottobre 2015 di un contratto di lavoro contenente l'indicazione del periodo di prova. L'istruttoria, però, consentiva di ritenere provata l'instaurazione del rapporto in un momento precedente, ovvero il 23 settembre 2015.

Richiamando la pacifica giurisprudenza in materia, quindi, il Tribunale dichiara la nullità del patto di prova per difetto della forma scritta contestuale o anteriore all'instaurazione del rapporto.

Pertanto, come recentemente chiarito da Cass. n. 17921/2016, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola, non costituisce un recesso di cui all'art. 2096 c.c., ma un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale circa la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

Dovendosi ricondurre il caso di specie alla nuova disciplina dettata dall'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, prevista per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, il Tribunale ritiene che nel caso di specie il lavoratore abbia diritto alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nel massimo di 12 mesi per il periodo intercorrente dal licenziamento alla pronuncia.

Afferma, infatti, il giudice che un'interpretazione estensiva della norma consente di ricondurre la fattispecie in esame ad un licenziamento per motivi soggettivi di cui è ontologica l'insussistenza, direttamente dimostrata in quanto i fatti materiali su cui è basato non sono stati neppure esplicitati.

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