Contratti a tempo determinato e precari della scuola
26 Febbraio 2015
È applicabile anche alla pubblica amministrazione l'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, nei casi in cui vi sia una successione di contratti a termine relativi allo svolgimento di equivalenti mansioni in un rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, dopo trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, in quanto non espressamente escluso dalcomma 4-ter del medesimo articolo. Pertanto sono ritenuti illegittimi i reiterati contratti a termine nel settore scuola che, relativi al periodo che decorre dal 1° aprile 2009, hanno superato i trentasei mesi lavorativi, che quindi vengono convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con la ricostruzione della carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio e la corresponsione delle retribuzioni dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro, fino all'effettiva immissione in ruolo. |