Come si calcola concretamente l'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, prevista dal D.lgs. 23/2015? Si conteggia tutto il percepito (che rientra nella base per il conteggio del TFR) degli ultimi 12 mesi prima del licenziamento (o nel periodo inferiore di durata del rapporto) e si divide per 13,5? Qual è la differenza con il concetto di retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18 Legge 300/70 e dall'art. 8 Legge 604/66? Alcuni Giudici ritengono che la retribuzione globale di fatto sia l'importo mensile (lordo tabellare), indicato nell'ultima busta paga moltiplicato per 14 e diviso per 12, al fine di considerare anche i ratei di 13ma e 14ma; altri Giudice aggiungono anche il rateo mensile di maturazione del TFR. Qual è l'interpretazione corretta?
Il riferimento alla retribuzione utile ai fini di calcolo del TFR, richiama l'art 2120 comma 4 c.c : essa comprende tutti gli emolumenti, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, che siano stati corrisposti in quanto collegati al rapporto di lavoro e non a titolo occasionale, ossia giustificati da esigenze straordinarie, ragioni accidentali o imprevedibile, con riferimento alla normale prestazione di lavoro. Si escludono le somme corrisposte a titolo di rimborso spesa. In termini temporali, l'articolo suddetto fa riferimento al periodo annuale. Diversa interpretazione, ossia il richiamo all'ultima retribuzione effettivamente percepita prima del licenziamento, comporterebbe la considerazione anche di somme collegate alla stessa cessazione, come, ad esempio, l'indennità di mancato preavviso. Con le espressioni “ultima retribuzione globale di fatto” e “retribuzione globale di fatto” si farà riferimento alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito laddove avesse continuato a svolgere il proprio lavoro, dal periodo in cui è stato intimato il licenziamento, sino al momento della reintegra. Dunque l'insieme delle somme dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in connessione con i contenuti e le modalità della prestazione lavorativa e in dipendenza del rapporto, corrispondendo al trattamento economico che normalmente sarebbe stato goduto in difetto del licenziamento.