Mancata comunicazione al centro dell’impiego: sanzioni a maglie larghe

26 Settembre 2014

Nell'ipotesi in cui il datore non informi la sezione circoscrizionale competente dell'assunzione di alcuni lavoratori, il regime sanzionatorio mira a colpire non soltanto la mancata tutela della posizione contributiva, ma anche l'omesso monitoraggio dei flussi di manodopera. Così la Cassazione nella pronuncia n. 20233/2014 di ieri.

Una società riceveva una sanzione amministrativa ingente per non aver comunicato alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego l'assunzione di alcuni lavoratori, in violazione della Legge n. 608/1996.

Punite non le sviste formali, ma le effettive lesioni dei diritti

Tanto il Giudice del lavoro, quanto la Corte di Appello di Milano accoglievano l'architrave su cui si fondava impugnazione, ritenendo che la norma invocata (art. 116 n. 388/2000) – avente ad oggetto l'emersione di lavoro irregolare – non poteva essere interpretata nel senso che le violazioni di carattere formale fossero solo quelle inerenti comunicazioni di assunzione errate od incomplete. Il regime sanzionatorio riformato ineriva le norme effettivamente incidenti i diritti dei lavoratori assunti. Da qui seguiva il ricorso del Ministero del Lavoro presso la Cassazione.

Il bene giuridico tutelato è il costante monitoraggio dei flussi di manodopera

L'interpretazione del giudice di merito appare errata, figlia della mancata individuazione della ratio legis del menzionato art. 9 bis D.L. n. 510/1996. L'orientamento della Cassazione (ex plurimus nn. 3857/2008 e 65/2007) sottende infatti che le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro abbiano carattere sostanziale e non formale, dato che l'Amministrazione deve esercitare una funzione di controllo del lavoro.
Il criterio adottato dal giudice di merito non segue questa impostazione, in quanto dirige l'attenzione non all'attuazione oggettiva della funzione di controllo, ma alla posizione dei singoli lavoratori, la cui tutela è obiettivo solo indiretto della disposizione di legge: il ricorso, conclude la Suprema Corte nella sentenza n. 20233 del 25 settembre 2014, è quindi fondato

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