Lavoro pubblico privatizzato: da potere autoritativo a potere privato

La Redazione
26 Ottobre 2015

Illegittimo l'annullamento, in via di autotutela, del bando di concorso e del successivo contratto di lavoro: in tema di lavoro pubblico privatizzato, il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale. Così la Cassazione, con sentenza n. 19626/2015.

Illegittimo l'annullamento, in via di autotutela, del bando di concorso e del successivo contratto di lavoro: in tema di lavoro pubblico privatizzato, il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale. Così la Cassazione, con sentenza n. 19626/2015.

Il Comune, dopo aver assunto alle proprie dipendenze a seguito di pubblico concorso un autista, annullava in via di autotutela il bando di gara e, con delibera, dichiarava decaduto il contratto di lavoro stipulato.

L'autista lamentava l'illegittimità della citata delibera, non avendo l'Amministrazione il potere di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro in via di autotutela.

L'Ente locale, invece, affermava la legittimità della revoca del bando di concorso per le numerose violazioni di legge riscontrate, da cui discendeva la caducazione automatica del contratto di lavoro.

La Suprema Corte, richiamando un principio già affermato (v. Cass. sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8328) in tema di lavoro pubblico privatizzato, evidenzia che “gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa; scelta che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento del l'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”.

Non potendo, quindi, darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Ente locale.

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