Anche il convivente può fruire dei permessi ex legge n. 104
27 Settembre 2016
Tra i soggetti che hanno il diritto di fruire dei permessi mensili retribuiti spettanti per l'assistenza a persone con disabilità grave, rientra anche il convivente. Lo ha stabilito la Consulta, con sentenza n. 213/2016 sulla legittimità costituzionale dell'art. 33, co. 3, L. n. 104/1992.
Il Tribunale rimettente, infatti, sottoponeva all'esame della Corte Costituzionale una richiesta di pronuncia additiva volta a colmare una lacuna nella norma citata, ritenuta contraria agli artt. 2, 3 e 32 Cost. “nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”.
La Corte, individuando la ratio legis dell'istituto del permesso mensile retribuito nel “favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare”, lo ricollega in modo stretto e diretto alla finalità, perseguita dalla legge n. 104, di tutela del diritto alla salute psico-fisica della persona disabile, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost. e rientrante tra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost. Pare quindi irragionevole, e in tal senso si invoca l'art. 3 Cost., l'impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione non per carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo con il disabile, ma in ragione di un dato “normativo” (il mero rapporto di parentela o coniugio).
Pertanto, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, co. 3, L. n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge parente o affine entro il secondo grado. |