No al referendum sui trattamenti pensionistici: ecco perché
28 Gennaio 2015
Depositate nella giornata di ieri le motivazioni della sentenza n. 6/2015 con la quale la Corte Costituzionale, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio scorso, aveva dichiarato l'inammissibilità del referendum promosso per richiedere l'abrogazione dell'art. 24 (disposizioni n materia di trattamenti pensionistici) del D.L. n. 201/2011, la cd. Legge Fornero.
Due i profili per cui la Consulta ha ritenuto inammissibile la richiesta di referendum popolare:
Collegamento con leggi di bilancio Sotto il primo profilo, la Corte afferma che rileva nel caso di specie il divieto di ammissibilità del referendum abrogativo di leggi di bilancio ex art. 75 Cost., a cui l'art. 24 è riconducibile, poiché “a detta categoria sono riconducibili quelle leggi che presentino effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi di bilancio, da essere sottratte a referendum, diversamente dalle altre innumerevoli leggi di spesa”.
Disomogeneità “Ulteriore, a sua volta decisivo, motivo di inammissibilità è costituito dalla palese carenza di omogeneità del quesito”. La richiesta in esame, infatti, riferendosi in modo indistinto all'intero art. 24, che reca una pluralità di fattispecie e discipline differenti, porrebbe l'elettore nella situazione di “dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di convincimento e di scelta”. |