Contratto di agenzia e prescrizione dei crediti
28 Aprile 2016
Nella ipotesi in cui la preponente conferisca all'agente più mandati a tempo indeterminato, aventi per oggetto distinti prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica, e in corso di rapporto ne revochi alcuni senza che l'agente provveda a formulare alcuna richiesta d'indennità, il termine prescrizionale annuale, afferente tali emolumenti, decorre dalla cessazione del singolo mandato o dal momento in cui tra le parti cessa ogni rapporto?
Nel caso posto in esame, bisognerà distinguere tra l'ipotesi in cui la revoca del mandato abbia determinato anche la cessazione del rapporto tra agente e preponente, da quella in cui sussista la continuazione dell'esecuzione del contratto di agenzia. Nel primo caso, si applicherà quanto disposto dall'art. 1751 c.c., indicando come termini di prescrizione pari ad un anno per l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto. Nel secondo caso invece, l'agente avrà comunque diritto alla provvigione nei casi, e nei limiti, sanciti all'art. 1748 c.c. Quest'ultimo diritto si prescrive entro 5 anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c , anche in costanza di rapporto, non essendo possibile applicare all'agente la garanzia prevista per il lavoratore subordinato, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, recte sent. n. 63/1966, relativa ai crediti di lavoro ex art. 36 Cost. |