Il condono del sostituto sana anche la posizione del dipendente

28 Luglio 2014

Definita la controversia sulle omesse ritenute d'acconto con il sostituto, l'Amministrazione non è più legittimata a chiederle al dipendente. Sostituto e sostituito sono obbligati in solido, il condono proposto dal primo vale anche per il secondo. Così la Cassazione con la sentenza n. 16819/2014.

Il condono operato dal sostituto d'imposta in relazione alle omesse ritenute d'acconto per il dipendente che aveva lavorato all'estero “spiega i propri effetti anche nei confronti del sostituito”.

Così la Cassazione risolve la vicenda giudiziaria che ha ad oggetto l'illegittima pretesa dell'Amministrazione verso il dipendente, nonostante l'intervenuta definizione della controversia ex art. 15, comma 2, Legge n. 289/02 con la società, considerata erroneamente non idonea a sanare anche la posizione del sostituito.

Come affermano i Supremi Giudici, il rapporto che si costituisce tra sostituto e sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicazione dei principi che disciplinano tale tipo di obbligazioni, compreso quello riguardante l'estensione del giudicato ex art. 1306 c.c.. Anche in ipotesi come quella di specie opera, infatti, la presunzione ex art. 1294 c.c. secondo cui i condebitori sono obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante solidalmente su più soggetti, proposta anche da uno solo dei coobligati, ha effetto per tutti poiché ciò che rileva è l'unicità della prestazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, “benché intervenuta per effetto dell'attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri”.

Con la sentenza del 24 luglio 2014, n. 16891, la Cassazione, decidendo nel merito, interviene per annullare la sentenza d'Appello e accogliere il ricorso introduttivo presentato dal dipendente per difendersi dall'avviso illegittimo.

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