Infortunio in itinere: necessitato l’uso della bici

La Redazione
29 Marzo 2016

La Circolare n. 14/2016 dell'INAIL diffonde le Linee Guida relative all'infortunio in itinere occorso a bordo del velocipede. Novità in materia, introdotta dall'art. 5, co. 4 e 5, L. n. 221/2015, è l'equiparazione dell'uso della bicicletta a quello del mezzo pubblico o del percorso a piedi, ai fini della valutazione del carattere necessitato del mezzo privato di trasporto.

La Circolare n. 14/2016 dell'INAIL, pubblicata lo scorso 25 marzo, diffonde le Linee Guida relative all'infortunio in itinere occorso a bordo del velocipede.

Novità in materia, introdotta dall'art. 5, co. 4 e 5, L. n. 221/2015 (disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile), è l'equiparazione dell'uso della bicicletta a quello del mezzo pubblico o del percorso a piedi ai fini della valutazione relativa al carattere necessitato dell'utilizzo del mezzo privato di trasporto.

Il citato art. 5, infatti, ha previsto l'introduzione agli artt. 2 e 210, D.P.R. n. 1124/1965 del periodo “L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. deve intendersi sempre necessitato”.

Rimane confermata, sia in termini generali che con specifico riferimento alle ipotesi di evento occorso in bicicletta, la disciplina giuridica dell'infortunio in itinere, riassunta dall'atto di prassi.

Le disposizioni sono applicabili ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie non prescritte o decise con sentenza passata ingiudicato.

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